Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (TAR Calabria n. 1549 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, resa a seguito della conclusione di un atto transattivo con l’amministrazione resistente, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., il giudice dichiara il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. In caso di mancata costituzione della parte resistente e su richiesta della parte ricorrente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Comune di Bocchigliero, con la quale le era stato ordinato di rimuovere, entro quindici giorni, un cartello e un lucchetto recanti la scritta “Proprietà privata” e di riconsegnare all’ente una porzione di area delimitata da una recinzione metallica. La società deduceva l’assenza dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento sindacale.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio. In prossimità dell’udienza di discussione, la difesa della ricorrente depositava una memoria datata 28 maggio 2026, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, avendo le parti concluso un atto transattivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, richiamati gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente, rilevando che la sopravvenuta transazione aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile, ravvisando la cessazione della materia del contendere in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti, che aveva composto la controversia e reso inutile ogni ulteriore pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha rilevato la mancata costituzione del Comune resistente e ha accolto la richiesta della parte ricorrente, disponendo il nulla sulle spese. La decisione è stata resa all’esito dell’udienza pubblica del 22 giugno 2026, con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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