Omessa pronuncia sulle questioni assorbite riproposte in appello: error in procedendo della CGT (Cass. civ. Sez. 5 n. 1569 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento conseguente alla procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. La parte totalmente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per le domande ed eccezioni non accolte perché superate o assorbite, essendo tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di appello. La mancata pronuncia del giudice d’appello su tali questioni, logicamente subordinate a quella di validità formale dell’atto, integra l’error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In materia di nuova costruzione o variazione catastale dichiarata con procedura DOCFA, non sussiste l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale preventivo, la cui omissione non costituisce autonomo vizio di nullità dell’avviso di rettifica.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato nel 2019 un modello DOCFA per un immobile sito in Comune di Fiumicino, proponendo una rendita catastale basata sui parametri del “Prezziario Roma”. L’Agenzia delle Entrate rettificava d’ufficio il valore catastale con un avviso di accertamento, che la società impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso. Sul gravame dell’Agenzia, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio riformava la decisione, ritenendo adeguata la motivazione dell’accertamento, emesso in applicazione della circolare n. 6/2012 e basato su stima diretta e comparazione con altre unità immobiliari. La società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i primi due motivi, concernenti il difetto di motivazione dell’avviso e l’indebita integrazione in giudizio della motivazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, nell’ipotesi di classamento conseguente a iniziativa del contribuente tramite DOCFA, l’obbligo motivazionale è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi fattuali dichiarati non siano disattesi e la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico. Il giudice di merito aveva accertato, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, che siffatta condizione ricorreva nella specie.
Infondato è altresì il terzo motivo, relativo alla formazione del giudicato interno: l’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado atteneva al difetto di motivazione, restando assorbite le questioni di merito, su cui il giudice non si era pronunciato. L’atto di appello dell’Agenzia, inoltre, impugnava l’intera statuizione, sostenendo la congruità del classamento rettificato.
Fondati sono stati, invece, il quarto e il quinto motivo, con assorbimento del sesto. La Corte ha ribadito che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per le domande ed eccezioni non esaminate perché assorbite, essendo sufficiente la loro espressa riproposizione nel giudizio di appello. Nella specie, la società aveva ritualmente riproposto nell’atto di costituzione in appello le questioni rimaste assorbite, ivi compresa l’asserita erroneità della stima e la sproporzione della rendita. La CGT, dopo aver affermato la validità formale dell’atto, aveva omesso di pronunciarsi su tali questioni di merito, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Infine, il settimo motivo è stato rigettato: il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d’appello fonda la decisione su una costruzione incompatibile con la domanda o l’eccezione di parte, configurandosi una statuizione implicita di rigetto. La CGT aveva implicitamente rigettato la doglianza sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale nella procedura DOCFA, trattandosi di questione attinente alla correttezza formale dell’avviso. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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