Impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 6236 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 individua in modo tassativo le ipotesi in cui il contribuente ha interesse ad agire: il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Fuori da tali casi il ricorso è inammissibile, non essendo configurabile un interesse concreto e attuale all’impugnazione. La norma si applica anche ai giudizi in corso, secondo il diritto vivente espresso dalle Sezioni Unite n. 26283/2022. La questione di legittimità costituzionale della disciplina è stata dichiarata inammissibile, spettando al Legislatore ogni modifica del sistema.

Il Fatto

Il contribuente, in proprio e quale socio unico e già legale rappresentante di una società in nome collettivo, aveva impugnato l’estratto di ruolo rilasciatogli dall’agente della riscossione, dopo aver appreso dell’esistenza di due cartelle esattoriali relative a ruoli del 2012 e del 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’agente della riscossione ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione, svolta nella memoria, secondo cui nei gradi di merito si sarebbe formato un giudicato sull’esistenza dell’interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo. Il rilievo è respinto: il ricorrente avrebbe dovuto produrre la pronuncia di primo grado per consentire alla Corte di verificarne il contenuto effettivo. Dal solo passaggio trascritto non emerge alcun giudicato esplicito, poiché il giudice si è limitato ad affermare l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, senza statuire sull’interesse concreto ad agire.

La Corte richiama il principio per cui solo la formazione di un giudicato interno espresso sul difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione o il suo rilievo d’ufficio (Cass., Sez. V, n. 25906 del 2017; Sez. Un. n. 26019 del 2008), regola applicata anche in caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire (Cass., Sez. V, n. 32637 del 2019; Cass., Sez. V, n. 20978 del 2013).

Superata l’eccezione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso originario per difetto di interesse ad agire. I motivi di impugnazione restano assorbiti. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che elenca i soli casi in cui l’estratto di ruolo è impugnabile in relazione a un’invalida notifica della cartella: nessuna delle ipotesi richiamate ricorre nella specie.

La Corte ricorda che la norma si applica ai giudizi in corso, come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. Un. n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare la cartella solo nei casi da essa delineati, benché sopravvenuta. Su questa base il ricorso è inammissibile.

Quanto alle spese, la Corte applica la giurisprudenza sulla definizione accelerata ex art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, che codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo (Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023; Cass. Sez. III n. 31839 del 2023). Il ricorrente è quindi condannato alle spese processuali e, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., all’ulteriore somma di euro 1.200,00, oltre a euro 600,00 ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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