Operazioni soggettivamente inesistenti: prova presuntiva del fisco e onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 19140 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria assolve l’onere probatorio che le incombe dimostrando, anche mediante presunzioni semplici, che il cedente o prestatore è privo di idonea struttura organizzativa, di locali, mezzi, personale e utenze, e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Assolto tale incombente, spetta al contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode. Il giudice tributario di merito deve valutare gli indizi secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, e dare adeguato conto dell’esito nella motivazione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2007, l’Ufficio ha recuperato l’Iva su n. 42 fatture emesse da una ditta individuale per un importo complessivo di oltre un milione e mezzo di euro, qualificate come relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L’accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.

Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, valorizzando la buona fede della società e ritenendo non fondate le contestazioni. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova. Il fallimento della società contribuente non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato in materia di frodi carosello e operazioni soggettivamente inesistenti: l’amministrazione deve provare che l’operazione documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente, indicando gli elementi presuntivi o indiziari su cui fonda la contestazione.

Tale prova può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è una cartiera, priva di dotazione personale e strumentale adeguata. La Corte chiarisce che non si può attribuire valenza probatoria aprioristica alla sola qualità oggettiva di cartiera, ma l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti può integrare gli elementi posti a carico dell’amministrazione.

Quanto all’elemento soggettivo, l’Ufficio deve provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione, non la sua partecipazione all’accordo criminoso: è sufficiente che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto l’onere, grava sul contribuente la prova di aver usato la diligenza massima esigibile.

Il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e nel loro complesso, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, e può fondare la presunzione su deduzioni di ragionevole probabilità, non di certezza. Anche gli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria, contenuti nel verbale allegato all’avviso, costituiscono materiale indiziario da valutare.

Nel caso concreto, la Commissione regionale non ha applicato correttamente tali principi. Essa ha trascurato gli elementi presuntivi emersi dal PVC — omessa presentazione delle dichiarazioni, mancata istituzione di libri e registri, omesso versamento dell’Iva, assenza di dipendenti e mezzi, estraneità del titolare al settore merceologico — che integravano una presunzione di operazioni soggettivamente inesistenti e comportavano l’inversione dell’onere probatorio. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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