Visto di conformità infedele: competenza esclusiva della direzione regionale all’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 17658 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 per i soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli ha una funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti del trasgressore di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in ragione del suo domicilio fiscale. Tale competenza non è derogabile, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di detta attribuzione.
Il Fatto
Un professionista, incaricato da un CAAF, impugnava la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione a seguito del controllo formale di una dichiarazione Modello 730, sulla quale aveva apposto il visto di conformità. L’atto era stato emesso per il recupero delle somme dovute a seguito del rilascio del visto infedele.
Il contribuente contestava la quantificazione della pretesa e la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che aveva formato il ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la questione della competenza all’iscrizione a ruolo è già stata ben definita dalla giurisprudenza di legittimità. Ha precisato che la natura della responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997 è riconducibile a una funzione punitiva. Tale qualificazione è dirimente per individuare l’organo competente a procedere: non è l’ufficio locale che ha ricevuto la dichiarazione, ma la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate avente competenza in base al domicilio fiscale del trasgressore.
La Corte ha, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, in quanto la sentenza impugnata aveva errato affermando la competenza dell’ufficio provinciale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
La cartella di pagamento è stata annullata per l’illegittimità derivante dall’incompetenza dell’ufficio che ha proceduto all’iscrizione a ruolo, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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