Impugnazione estratto di ruolo ammessa se richiamato in liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. V n. 28928 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, la circostanza che l’estratto di ruolo sia posto a fondamento dell’istanza di ammissione al passivo dell’agente della riscossione nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale è idonea a fondare l’interesse ad impugnare l’estratto stesso. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024, che ha ampliato i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, si applica ai processi pendenti. Ne deriva che, esclusa l’ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo, il contribuente subirebbe la definitiva ammissione al passivo di una somma non dovuta, senza che il giudice tributario competente possa annullarla.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di una cartella di pagamento per IVA e IRPEF che assumeva mai notificatagli, veniva a conoscenza della pretesa solo a seguito dell’insinuazione al passivo proposta dall’agente della riscossione nella procedura di liquidazione giudiziale a lui riferibile. Proponeva quindi ricorso avverso l’estratto di ruolo, ma il giudice di primo grado lo dichiarava inammissibile, in quanto rivolto contro atto non impugnabile.
L’appello del contribuente era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza depositata il 17 gennaio 2024. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con atto affidato a tre motivi, poi illustrato con memoria; il Consigliere delegato depositava proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., a fronte della quale il ricorrente chiedeva la decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che dagli atti di merito, e in particolare dall’istanza di ammissione al passivo, emerge come la documentazione fondante la pretesa creditoria dell’agente della riscossione consistesse proprio negli estratti di ruolo. Richiama sul punto la giurisprudenza nomofilattica secondo cui, ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione dell’agente della riscossione e della verifica del diritto al concorso, non occorre che la pretesa tributaria sia provata da atti notificati, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, salvo onere del contribuente di provare fatti estintivi o modificativi.
Resta dunque intangibile l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo, atto rispetto al quale, in linea generale, egli non ha interesse ad impugnare.
La Corte osserva tuttavia che il contribuente ha agito perché l’estratto di ruolo è stato fatto valere nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, circostanza già dedotta sin dall’originario ricorso. Richiama, in termini, la modifica dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera del d.lgs. n. 110 del 2024, che ha introdotto le lettere d) ed e) ampliando i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, e ne afferma l’applicabilità ai processi pendenti.
Sul piano dell’interesse, la Corte rileva che, ove l’opposizione fosse dichiarata inammissibile, il contribuente subirebbe l’ammissione al passivo di una somma non dovuta, perché non annullata dal giudice tributario competente, con pregiudizio ai fini dell’estinzione dei debiti e della liberazione degli immobili sottoposti alla procedura. Sussiste pertanto, nella concreta vicenda, l’interesse ad impugnare.
In accoglimento del primo motivo, nei termini indicati in motivazione, e con assorbimento dei restanti, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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