Controllo formale e compensazione di crediti inesistenti: nessun litisconsorzio necessario con l’esattore (Cass. civ. Sez. V n. 28929 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando la controversia non involge esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, tra l’ente impositore e l’agente della riscossione non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario. L’azione può essere proposta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro, senza che il giudice debba ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., restando rimessa alla sola volontà del concessionario evocato in giudizio la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore. Il motivo di ricorso per cassazione che non critichi in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4, c.p.c..

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, all’esito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, aveva recuperato IRES e IVA per l’anno d’imposta 2011, oltre alle relative sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni, ritenendo non colpevole il contribuente, vittima del raggiro del proprio consulente fiscale.

La Commissione tributaria regionale, investita dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate e di quello incidentale della società, rigettava il primo e accoglieva il secondo. Il giudice d’appello rilevava che i tributi per il 2011 erano già stati corrisposti e i debiti iscritti a ruolo già pagati quando fu presentato il modello F24 con cui erano stati dedotti in compensazione crediti verso l’amministrazione finanziaria in realtà inesistenti, con la conseguenza che la deduzione risultava del tutto neutra rispetto agli obblighi già assolti. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare, sollevata dalla società controricorrente, di difetto di integrità del contraddittorio rispetto all’agente della riscossione, che aveva partecipato a entrambi i gradi di merito ma non era stato evocato in cassazione. L’eccezione è infondata. La cartella, emessa a seguito di controllo formale, costituisce essa stessa atto impositivo e la società l’aveva impugnata per ragioni attinenti alla fondatezza sostanziale della pretesa, non alla regolarità degli atti esecutivi.

In tali controversie sussiste una legittimazione passiva dell’esattore quale soggetto incaricato della riscossione, oltre a quella dell’ente impositore. La Corte richiama l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, secondo cui il concessionario, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore, altrimenti rispondendo delle conseguenze della lite.

Da qui la Cass. n. 2570 del 2017 e le Sezioni Unite n. 16412 del 2007: se l’azione è svolta nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se è svolta verso il concessionario, è questi a dover chiamare in causa l’ente. L’aver individuato l’uno o l’altro quale legittimato passivo non determina l’inammissibilità della domanda, né il giudice deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, non sussistendo tra ente creditore e concessionario un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

La Corte richiama sul punto anche Cass., Sez. Un., n. 11676 del 2024 e Cass. n. 30792 del 2024, affermando che la mancata evocazione in cassazione dell’agente di riscossione, che pure aveva partecipato al merito, non impone l’integrazione. Il primo motivo, con cui l’Agenzia deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., è infondato: la sentenza dà espressamente conto di aver valutato gli elementi documentali e di aver escluso debiti tributari a carico della società. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato, secondo le Sezioni Unite n. 34476 del 2019.

Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e delle norme sulla compensazione, è inammissibile per più ragioni. Il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto con le affermazioni di diritto della sentenza. L’Agenzia ha omesso tale critica, reiterando una doglianza già contenuta nel primo motivo.

Inoltre, il motivo tende a una inammissibile rivisitazione dell’accertamento in fatto, non scalfendo la ratio decidendi fondata sul pagamento dei debiti iscritti a ruolo anteriormente alla presentazione del modello F24. Le censure sull’irrilevanza del fatto colposo del terzo ai fini delle sanzioni restano assorbite: l’applicabilità delle sanzioni è esclusa per l’accertata insussistenza della pretesa tributaria, non per l’imputabilità della violazione al consulente. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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