Impugnazione del lodo per violazione di diritto e vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. I n. 3076 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti ai lavori pubblici, il lodo è impugnabile davanti alla Corte d’appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito, ai sensi dell’art. 48, primo comma, d.l. n. 83/2012, disposizione applicabile anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore. Entro tale perimetro, la denuncia di nullità del lodo ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. per errore di diritto è ammissibile solo se circoscritta ai confini della violazione di legge opponibile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza d’appello che recepisce acriticamente le voci di danno e le quantificazioni prospettate dall’appaltatrice, ancorandole a generici richiami, è affetta da motivazione apparente e va cassata con rinvio.
Il Fatto
Un Comune e una società appaltatrice stipulano un contratto d’appalto per la realizzazione di opere di urbanizzazione. Nel corso del rapporto l’impresa iscrive riserve, tra cui la n. 4, lamentando il mancato affidamento del cantiere e i danni conseguenti, quantificati in una somma determinata. Il collegio arbitrale, con lodo, rigetta la domanda.
L’impresa impugna il lodo davanti alla Corte d’Appello di Roma, chiedendone la nullità. Nelle more sopravviene il fallimento della società e il curatore riassume il giudizio. La corte territoriale accoglie in parte l’impugnazione, dichiara la nullità del lodo e condanna il Comune al pagamento della somma relativa alla riserva n. 4. Il Comune ricorre in cassazione con quattro motivi; il curatore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di sistema: il giudizio di impugnazione del lodo ha per oggetto la sola legittimità della decisione arbitrale e non il riesame del merito, con la conseguenza che l’accertamento di fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o assolutamente carente.
Su questo sfondo si innesta l’art. 48 d.l. n. 83/2012, che per gli arbitrati in materia di lavori pubblici consente l’impugnazione davanti alla Corte d’appello anche per violazione delle regole di diritto sul merito. Il secondo comma ne estende l’applicazione ai giudizi per i quali non sia scaduto il termine di impugnazione. La disposizione è applicabile nella specie: il lodo è stato pronunciato dopo l’entrata in vigore del decreto e la domanda di arbitrato è successiva alla riforma dell’art. 829 cod. proc. civ..
Da qui la Corte ricava che il giudice dell’impugnazione aveva il potere di verificare gli errores in iudicando che avessero inficiato il disconoscimento arbitrale della pretesa risarcitoria. La distinzione tra fase rescindente e rescissoria, se tenuta sul piano logico e giuridico, non è causa di nullità dell’intero procedimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, il secondo, il terzo e il quarto motivo sono rigettati: le doglianze sulla prova del fatto e sull’omesso esame di documenti sollecitano uno scrutinio di merito precluso, e l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto sia stato comunque considerato.
È invece accolto il primo motivo. La Corte rileva un vizio di motivazione apparente: la corte territoriale ha recepito sic et simpliciter l’articolazione delle voci di danno e le quantificazioni operate dall’appaltatrice, senza il debito vaglio critico. Non bastano i generici richiami all’importanza del contratto, al ritardo dell’appaltante e alla correttezza della riserva, tanto più che il Comune aveva contestato il mancato esperimento dell’istruttoria e della c.t.u. in sede arbitrale. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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