Ricorso per cassazione inammissibile se non espone i fatti di causa (Cass. civ. Sez. III n. 8881 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che non contenga l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese, dello svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni e del tenore della sentenza impugnata. Il requisito di contenuto-forma risponde non a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire alla Corte una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, necessaria per intendere il significato delle censure e valutarne l’ammissibilità e la pertinenza rispetto alle rationes decidendi. La Corte di cassazione non deve essere costretta a esaminare gli atti del giudizio di merito per supplire alla carenza espositiva del ricorso, non potendo il vizio essere sanato dalla reperibilità dei fatti nel controricorso o nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Un ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di una somma portata da titoli cambiari. Il Tribunale di Teramo e, in secondo grado, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 30.06.2020 e notificata l’8.10.2020, hanno rigettato l’opposizione.
Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., dell’art. 2214 cod. civ. e dell’art. 96 cod. proc. civ. Le eredi legittime del creditore originario hanno resistito con controricorso e depositato memoria. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è complessivamente inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Dal ricorso non è possibile evincere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia né dello svolgimento dei fatti processuali.
Il requisito di contenuto-forma di cui alla norma citata risponde a un’esigenza sostanziale: consentire alla Corte di conoscere i fatti di causa senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata o il controricorso. Il Collegio richiama sul punto Cass., Sez. Un., 20/02/2003, n. 2602, secondo cui è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico, l’indicazione sommaria delle pretese, delle eccezioni e delle difese, dello svolgersi della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso esaminato, il ricorrente non ha elaborato alcuna sintesi della vicenda fattuale e processuale, limitandosi a dedurre circostanze frammentarie. La Corte osserva che non si conoscono le ragioni dell’opposizione al decreto ingiuntivo né le ragioni del rigetto, e che restano oscuri i riferimenti alle diverse società coinvolte e il ruolo dei soggetti menzionati.
Il Collegio sottolinea infine che il ricorrente non può giovarsi della circostanza che l’esposizione dei fatti sia rinvenibile negli atti processuali, nel controricorso o nella sentenza impugnata: il vizio espositivo non è sanabile, perché la Corte non deve essere costretta a esaminare gli atti di merito. Quanto alla memoria delle controricorrenti, essa non assolve la funzione di illustrare i motivi o confutare le tesi avversarie, richiamando solo il controricorso, e non può pertanto essere considerata tale (Cass. 31/03/2021, n. 8939). Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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