Impugnazione tardiva nel processo tributario e onere di prova dell’ignoranza del processo (Cass. civ. Sez. V n. 21510 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, riduce al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È pertanto denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, e non il semplice difetto di sufficienza. Nel processo tributario, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo per nullità della notificazione del ricorso. Tale ignoranza non ricorre in capo al ricorrente costituito, né l’omessa comunicazione della data di trattazione è deducibile se non come motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza del quale la decisione assume valore definitivo per il giudicato.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 732/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da una società avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso da un Comune per il recupero dell’IMU dovuta per l’anno 2015, in relazione alla rettificata rendita catastale di un immobile.

Il giudice del gravame ha rilevato la tardività dell’atto d’appello, in quanto notificato oltre i sei mesi previsti dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. La società ricorre per cassazione con tre motivi; il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., assumendo una motivazione apparente. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: dopo la riforma del 2012 è censurabile solo l’anomalia che attiene all’esistenza della motivazione in sé, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. Nella specie la sentenza impugnata ha compiutamente dato conto delle ragioni decisorie, precisando il contenuto della decisione gravata e dei motivi di appello, e rilevando la scadenza del termine lungo semestrale. Il motivo è quindi destituito di fondamento.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, deducono la violazione dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., sostenendo che il termine lungo dovrebbe decorrere dalla conoscenza della sentenza, non essendo stati comunicati l’avviso di trattazione né il dispositivo.

La Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 25727 del 2019, n. 24899 del 2018, n. 14746 del 2017, n. 9330 del 2017, n. 23323 del 2013): l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva presuppone l’ignoranza del processo, che non si identifica con la nullità delle comunicazioni prescritte dal rito, poiché tali nullità sono deducibili come motivo di impugnazione ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., e in mancanza la decisione assume valore definitivo per il giudicato.

La Corte precisa che l’impugnazione tardiva richiede un duplice requisito: uno oggettivo, la nullità della notificazione, e uno soggettivo, l’ignoranza del processo in ragione di detta nullità. L’impugnante è onerato della prova di entrambi, salvo che ricorra l’inesistenza della notifica, nel qual caso l’ignoranza si presume iuris tantum. Nel caso del ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, tale situazione non si ravvisa. I motivi sono pertanto respinti.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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