Esecutività immediata delle sentenze tributarie di condanna e giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 10610 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 è esperibile non solo nei confronti delle sentenze tributarie passate in giudicato, ma anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015. L’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva: non assume rilievo, a tal fine, la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 cui l’art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l’entrata in vigore della modifica. Ne deriva che, intervenuta una sentenza tributaria, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso.

Il Fatto

Una società cooperativa proponeva domanda di ottemperanza nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto la spettanza del rimborso del credito IVA relativo a un determinato periodo d’imposta, respingendo l’appello dell’Agenzia delle entrate.

La CTR rigettava la domanda di ottemperanza, ravvisando da un lato la necessità del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire in ragione delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 156 del 2015, dall’altro l’esistenza di numerosi vizi formali della procedura di ottemperanza. La società contribuente impugnava la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione centrale della esecutività immediata delle sentenze tributarie di condanna in favore del contribuente e della conseguente esperibilità del giudizio di ottemperanza. Il primo motivo di ricorso è ritenuto fondato: la CTR ha ritenuto inammissibile il ricorso per ottemperanza nei confronti di una sentenza pacificamente provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato con effetto dal 1° gennaio 2016.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive di cui agli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso Cass. n. 11908 del 12/04/2022).

Sul piano sostanziale, la Corte sottolinea che l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura immediatamente precettiva e che la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 non incide sull’operatività della provvisoria esecutività. Ne consegue che, dinanzi a una sentenza del giudice tributario, ancorché non definitiva, che annulli in tutto o in parte l’atto impositivo, l’Amministrazione è tenuta ad agire in conformità alla statuizione, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata (in tal senso Cass. n. 11135 del 19/04/2019).

Pertanto, il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Le ulteriori argomentazioni della CTR sui vizi formali del ricorso per ottemperanza erano state svolte espressamente ad abundantiam: non costituendo ratio decidendi, esse non spiegano alcuna influenza sul dispositivo e la loro impugnazione è priva di interesse (da ultimo Cass. n. 18429 del 08/06/2022).

In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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