Inammissibile l’impugnazione del titolo edilizio in difetto di interesse concreto (TAR Veneto n. 581 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, la legittimazione al ricorso e l’interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione distinte e autonome, entrambe soggette ad accertamento anche d’ufficio. La vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra da sola, in via automatica, la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come pregiudizio specifico, personale, attuale e concreto derivante dall’atto impugnato. L’interesse ad agire esprime l’esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti l’extrema ratio e che la tutela giurisdizionale sia indispensabile per rimediare a uno stato di fatto lesivo. Il mancato accoglimento dell’azione di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria accessoria, per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’atto; la domanda risarcitoria resta comunque soggetta al principio dispositivo, con oneri di allegazione e prova a carico dell’interessato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’abitazione confinante con un’area a destinazione produttiva, hanno impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento conclusivo del procedimento unico e il permesso di costruire con cui il Comune ha assentito alla società controinteressata l’ampliamento di un capannone industriale esistente, mediante la realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a uffici, di una vasca antincendio e di altri lavori prevalentemente interni.

Con un secondo ricorso i medesimi ricorrenti hanno impugnato il diniego di autotutela opposto dal Comune alle istanze di riesame, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Riuniti i giudizi, il Collegio ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità per originaria carenza di interesse, sollevata dal Comune e dalla controinteressata.

La Motivazione della Corte

Muovendo dal sistema di giurisdizione soggettiva, il Tribunale rileva che la verifica di legittimità degli atti impugnati non può compiersi nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo accertamento delle condizioni dell’azione. Legittimazione e interesse assolvono una funzione di filtro deflattivo, impedendo che l’azione divenga strumento per la tutela di interessi emulativi o di pretese contra ius.

Richiamando Cons. St., Ad. Plen. n. 22 del 9 dicembre 2021, il Collegio ribadisce che, nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, il giudice deve accertare anche d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni e che la vicinitas non vale, da sola e in automatico, a dimostrare l’interesse al ricorso. Questo va inteso come pregiudizio specifico, connotato da personalità, concretezza e attualità.

Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno allegato né dimostrato alcun pregiudizio specifico riconducibile agli interventi assentiti. Il capannone esiste in quell’area dalla fine degli anni ’90 e gli stessi ricorrenti hanno acquistato la propria abitazione nella consapevolezza della vicina destinazione produttiva. Gli interventi per cui è causa — uffici per una superficie di 156,63 mq, una vasca antincendio di 2,50 mq e lavori di consistenza minimale — risultano obiettivamente inidonei ad arrecare una lesione seria e concreta.

Decisivi sono la tipologia e la collocazione topografica degli interventi: posti a oltre 50 metri dall’abitazione e sul retro del capannone, in posizione non visibile. Nessuna alterazione della vista o dell’illuminazione, nessuna incidenza sulla fascia di verde pubblico. Neppure la circostanza che gli interventi afferiscano a un’attività insalubre fonda l’interesse, poiché il giudizio ha per oggetto la costruzione di uffici e lavori minimali, non l’insediabilità dell’impresa o l’attività esercitata, peraltro già svolta in precedenza.

Le azioni di annullamento sono pertanto dichiarate inammissibili. Il venir meno dell’accertamento della illegittimità dell’atto comporta il rigetto delle domande risarcitorie accessorie, in difetto del presupposto della responsabilità della P.A.; esse risultano comunque proposte in via generica e prive di allegazioni su an e quantum debeatur. In materia risarcitoria opera il principio dispositivo, non essendo esportabile il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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