Archiviazione del permesso di soggiorno e obbligo di soccorso istruttorio per l’Amministrazione (TAR Molise n. 147 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi gestiti tramite applicativi informatici, l’automazione procedurale non esonera l’Amministrazione dal rispetto dei principi di partecipazione, proporzionalità e ragionevolezza. L’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per mancata trasmissione del contratto di soggiorno, ex art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, impone all’Amministrazione l’onere di attivare un’istruttoria per verificare se il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la mancata attivazione del soccorso istruttorio integrano la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, entrato in Italia tramite il c.d. “decreto flussi”, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando la prova dell’avvenuto caricamento del contratto di soggiorno sul portale ministeriale da parte del datore di lavoro. L’Amministrazione, tuttavia, comunicava l’archiviazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998, per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e la mancata valutazione delle cause del ritardo, non imputabili alla sua volontà.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha accolto il ricorso, respingendo la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’archiviazione costituirebbe un “provvedimento vincolato ed emesso in via automatica” dall’applicativo informatico. Il Collegio ha chiarito che l’automazione procedurale non può sottrarsi al rispetto dei principi generali, quali la partecipazione procedimentale, la proporzionalità e la ragionevolezza. Tale conclusione è avvalorata dalla lettera dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del nulla-osta solo “salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”.
La clausola di salvaguardia, secondo i giudici, impone all’Amministrazione un onere di valutazione e di istruttoria che risulta incompatibile con l’invocato automatismo. Nella vicenda concreta, il sistema informatico non rilasciava alcuna ricevuta dell’avvenuto caricamento, rendendo la mancata acquisizione non verificabile dal lavoratore. L’Amministrazione, pertanto, avrebbe avuto il dovere di attivarsi per verificare l’impedimento e valutarne l’imputabilità, in conformità al principio del soccorso istruttorio, come affermato dalla richiamata giurisprudenza amministrativa.
Il Collegio ha inoltre disatteso l’eccezione relativa alla presunta inapplicabilità delle garanzie partecipative nei procedimenti standardizzati, affermando che le stesse possono essere derogate solo da espresse previsioni normative o da oggettive ragioni di urgenza, nella specie insussistenti. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ha, di fatto, impedito al ricorrente di rappresentare le proprie ragioni, ledendo il diritto di difesa e il giusto procedimento.
Quanto alla dedotta irregolarità per l’omessa sottoscrizione digitale del contratto da parte del lavoratore, il TAR ha precisato che la normativa vigente non sanziona con la nullità la sottoscrizione analogica, essendo certa la riferibilità del documento al datore di lavoro, che lo ha trasmesso a mezzo p.e.c. Tale irregolarità, pertanto, poteva essere sanata, secondo i principi elaborati in materia di documentazione di gara.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento e concluderlo rilasciando gli atti dovuti, ove ne sussistano i presupposti. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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