Sopraelevazione e certificazione sismica nel cambio di destinazione del piano tecnico (Cons. Stato n. 5904 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra sopraelevazione, rilevante ai fini dell’art. 90 t.u. edilizia, l’intervento che trasformi il piano tecnico di copertura in piano abitabile destinato a camere, con contestuale trasferimento degli impianti su un nuovo livello superiore. La variazione dell’altezza dell’edificio dovuta a cordoli sommitali o a modifiche della copertura prive di incremento di superficie abitabile resta estranea alla nozione di ampliamento, ma l’incremento di superficie abitabile determina l’assoggettamento alla certificazione del competente ufficio tecnico regionale sull’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. L’altezza rilevante è quella fisica, non quella computabile a fini urbanistici, con la conseguenza che il mutamento del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile modifica l’altezza stessa e impone il titolo prescritto dalle norme morfologiche. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di un solo motivo autonomo e sufficiente elide l’interesse all’esame delle censure residue.

Il Fatto

La società proprietaria di un immobile ad uso alberghiero in Milano ha realizzato, a partire dal 2016, una serie di interventi di ammodernamento, avviati con un permesso di costruire e proseguiti attraverso una d.i.a. in variante e successive s.c.i.a. ex art. 22 t.u. edilizia. Le opere hanno riguardato modifiche distributive interne, lo spostamento di locali fitness, nuove finestre di prospetto e la sistemazione della copertura.

L’ufficio cementi armati e sismica ha qualificato le opere in copertura come sopraelevazione, richiamando la certificazione regionale. Il Comune ha quindi avviato l’annullamento in autotutela delle s.c.i.a., ha diffidato la società dall’iniziare i lavori e ha disposto l’annullamento dei titoli. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo dirimenti l’infondatezza delle censure su sopraelevazione e altezza e assorbite le altre. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla nozione di sopraelevazione e sull’altezza dell’edificio. L’art. 90 t.u. edilizia subordina la sopraelevazione alla certificazione del competente ufficio tecnico regionale, che specifichi il numero massimo di piani realizzabili e l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico.

La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, sez. IV, n. 7151 del 2019, sez. II, n. 742 del 2020 e sez. II, n. 491 del 2021 — precisa che la verifica può avere esito anche negativo e che la sopraelevazione consiste nell’innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano, non in un generico aumento di volumetria. Il Collegio richiama inoltre l’art. 8.4.3 del d.m. 17 gennaio 2018, che esclude dalla nozione la variazione di altezza da cordoli sommitali o da modifiche della copertura senza incremento di superficie abitabile.

Sul piano fattuale, il piano ottavo, originariamente destinato a locali tecnici, diventa piano camere abitabile, mentre gli impianti sono trasferiti al nuovo piano nono con porzione di solaio e tettoia metallica. Ne deriva un aumento del carico strutturale e quindi la riconducibilità dell’intervento all’art. 90.

Quanto all’altezza, la nozione invocata dall’appellante — art. 4.8 delle norme del piano delle regole — la identifica nella distanza tra piano di spiccato e intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. Poiché il solaio di riferimento non è più quello che copre il settimo piano ma quello che copre l’ottavo, l’altezza risulta modificata. Il Collegio ribadisce che l’art. 90 guarda all’altezza fisica e non a quella rilevante a fini urbanistici.

Il terzo motivo è respinto: la legittimità di un solo motivo autonomo e sufficiente del provvedimento plurimotivato elimina l’interesse alle censure assorbite. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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