IMU, agevolazione storico-artistica solo con vincolo diretto notificato (Cass. civ. Sez. V n. 12900 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico-artistico, già disciplinata dall’art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993 e ora dall’art. 13, comma 3, lett. a), d.l. n. 201/2011, trova la sua ratio nella necessità di contemperare l’entità del tributo con le ingenti spese che i proprietari devono affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili. Trattandosi di norma di stretta interpretazione, essa si applica esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui agli artt. 13, 14 e 15 d.lgs. n. 42/2004, non a quelli gravati dal vincolo indiretto di cui all’art. 45 del medesimo decreto, genericamente apposto a salvaguardia di altri beni. Incombe al contribuente l’onere di provare la natura diretta o indiretta del vincolo. L’agevolazione spetta solo dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva.
Il Fatto
Una struttura religiosa impugna un avviso di accertamento emesso da un Comune per il recupero a tassazione dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione al possesso di tre unità immobiliari. La contribuente invoca l’esenzione per una porzione adibita a casa per ferie, in ragione di un presunto vincolo storico-artistico, e per le restanti due unità, destinate a residenza gratuita dei religiosi e ad attività di catechesi e preghiera.
La Commissione tributaria regionale accoglie l’appello della contribuente e riforma integralmente la decisione di prime cure, che aveva disatteso l’impugnazione. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi. La contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in controricorso sotto il profilo del difetto di ius postulandi e, in memoria, per assenza di delibera autorizzativa alla lite. L’eccezione è destituita di fondamento: il ricorso risulta autorizzato con apposita delibera. L’autorizzazione al giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere, attiene alla legitimatio ad processum, cioè all’efficacia e non alla validità della costituzione, e può essere prodotta anche nel corso del giudizio.
Il primo motivo è fondato. Il giudice del gravame aveva fondato l’agevolazione su un documento proveniente dal Comune, risalente al 1989, ritenendo sussistente un vincolo storico-artistico in difetto della specifica dichiarazione di interesse culturale emessa e notificata dall’autorità competente. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’agevolazione si applica esclusivamente agli immobili sottoposti al vincolo diretto, non a quello indiretto, e solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo, di natura costitutiva. La sentenza impugnata ha attribuito rilievo a un atto né proveniente dall’autorità competente né valutato nel suo effettivo contenuto.
Il secondo motivo non è accolto. La Corte rileva che l’accertamento svolto dal giudice di merito si è incentrato sulle destinazioni funzionali delle unità immobiliari, prescindendo dalla connotazione soggettiva della contribuente. Tale verifica risponde all’orientamento costante: le disposizioni di favore richiedono una verifica in concreto delle modalità non commerciali delle attività cui l’immobile è destinato, con onere della prova a carico del contribuente. L’esenzione per le unità destinate ad abitazione dei membri della comunità religiosa integra un’attività non commerciale diretta alla formazione dei religiosi, nonché attività ricettiva, entrambe incluse nell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. Non emerge alcuna inversione degli oneri probatori.
Il terzo motivo è inammissibile. Il riferimento a un uso promiscuo delle unità immobiliari è generico e non articolato in punto di fatto storico omesso, decisività e discussione processuale. La censura si risolve in una devoluzione al sindacato di legittimità della valutazione di concludenza e affidabilità dei dati probatori, attività riservata al giudice di merito.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese.
Nota della Redazione
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