Giudicato esterno e avviso di pagamento TARI: efficacia ultrattiva esclusa (Cass. civ. Sez. V n. 12899 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia ultrattiva del giudicato esterno, in materia tributaria, non trova ostacolo nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, ma è prospettabile soltanto in relazione a una pronuncia sul merito del rapporto di imposta e ai soli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi, assumono carattere tendenzialmente permanente. Una pronuncia che si limiti a dichiarare inammissibile l’impugnazione di un atto, risolvendosi in un rilievo meramente processuale, non è idonea a dispiegare efficacia espansiva esterna. La tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 va riferita alle categorie, non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, con la conseguenza che sono impugnabili anche gli atti atipici o con diverso nomen iuris che producano i medesimi effetti giuridici.
Il Fatto
Un Comune emette un avviso di pagamento per la TARI dovuta da una società per l’anno 2016. La contribuente impugna l’atto e il giudice di prime cure accoglie il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2703/2019, rigetta l’appello del Comune e conferma la decisione di primo grado.
Il Comune ricorre per cassazione con due motivi. La società intimata non svolge attività difensiva. La questione centrale riguarda, da un lato, l’efficacia ultrattiva di un precedente giudicato formatosi su una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano e, dall’altro, l’impugnabilità dell’avviso di pagamento in materia di TARSU.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudice del gravame avrebbe illegittimamente escluso l’efficacia espansiva esterna del giudicato formatosi sulla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano.
La Corte rigetta il motivo. Il giudice di appello aveva correttamente escluso l’efficacia ultrattiva del giudicato, e la sua applicabilità a un diverso periodo di imposta, sul rilievo della natura meramente processuale della pronuncia passata in giudicato: quella decisione aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un atto non espressamente contemplato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il principio di diritto richiamato, espresso dalle Sezioni Unite n. 13916 del 2006, ammette l’efficacia ultrattiva solo in relazione a una pronuncia sul merito del rapporto e ai soli elementi costitutivi tendenzialmente permanenti, non anche ai fatti variabili da periodo a periodo. Il Collegio richiama sul punto ulteriori precedenti conformi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’atto impugnato non fosse riconducibile ad alcuno degli atti tipici ivi contemplati. Anche tale motivo è rigettato. La tassatività dell’elencazione non si riferisce ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui essi sono riconducibili, nelle quali rientrano anche gli atti atipici o con diverso nomen iuris che producano i medesimi effetti giuridici.
La Corte richiama il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 16293 del 2007, secondo cui sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 citato, tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, quand’anche la comunicazione si concluda con un invito bonario al pagamento. Deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l’atto concretamente produce nella sfera del contribuente, idonei a fondare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., in coerenza con i principi di cui agli art. 97 e 24 Cost.
Con specifico riferimento alla TARSU, la Corte ribadisce che il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare atti diversi da quelli espressamente nominati dalla norma: l’omessa impugnazione non preclude il ricorso contro il successivo atto impositivo. Il ricorso è quindi rigettato, con la conseguente declaratoria dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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