IMU su aree edificabili: pertinenza, motivazione e no al contraddittorio preventivo (Cass. civ. Sez. V n. 18650 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di una istanza di parte, integra una nullità processuale che travolge la sentenza, ma non determina la regressione del giudizio in primo grado, non rientrando l’ipotesi tra quelle tassative dell’art. 59, d. lgs. n. 546 del 1992, essendo l’appello un gravame sostitutivo che impone la decisione nel merito. In materia di IMU su aree edificabili, l’accertamento del vincolo di pertinenzialità e la determinazione del valore sono valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità. La motivazione dell’avviso di accertamento va tenuta distinta dalla prova della pretesa impositiva. Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Il giudicato esterno spiega efficacia solo tra le stesse parti, i loro eredi o aventi causa.

Il Fatto

La C.T.R. dell’Umbria aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per mancata trattazione in pubblica udienza, e, decidendo nel merito, aveva rigettato i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento per maggiore IMU, relative agli anni d’imposta 2014-2017, su aree edificabili site nel territorio comunale.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, dolendosi della omessa pubblica udienza, della mancata qualificazione pertinenziale dei terreni, di carenze di motivazione e di prova degli avvisi, del difetto di contraddittorio procedimentale e della violazione del giudicato esterno. Il Comune ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata aveva correttamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado per la mancata trattazione in pubblica udienza, ma ne aveva escluso la regressione del processo: l’appello, anche nel processo tributario, è gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di decidere nel merito. La Sez. V n. 19579 del 2018 e Sez. V n. 3559 del 2010 confortano tale lettura.

Sul secondo motivo, relativo alla dedotta pertinenzialità dei terreni rispetto alle abitazioni, la Corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. La recinzione dell’area non assicura il vincolo pertinenziale, e il contribuente aveva comunque ottenuto un permesso di costruire su una delle aree. Richiamata, sul punto, la Sez. V n. 32505 del 2023.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha distinto il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva. L’avviso non deve contenere le prove del credito tributario: la motivazione risulta sufficiente e la richiesta di documentazione non ne condiziona la validità. Il principio è ribadito da Sez. V n. 8016 del 2024 e da Sez. V n. 15881 del 2024.

Sui motivi quarto e quinto, la Corte ha confermato che la determinazione del valore delle aree edificabili è stata operata sulla base delle specifiche caratteristiche dei terreni e di numerose compravendite comparabili richiamate nel provvedimento impositivo; le aree indicate dal contribuente non sono significative, per estensione e destinazione urbanistica difformi. Le censure mirano a una rivalutazione del fatto non consentita in legittimità, con richiamo a Sez. VI-3 n. 8758 del 2017 e a Sez. I n. 22478 del 2018.

Sul sesto motivo, la Corte ha escluso la violazione del giudicato esterno: la sentenza richiamata era intervenuta tra parti diverse e in materia di imposta di registro, mentre l’art. 2909 cod. civ. limita l’efficacia del giudicato alle parti, ai loro eredi o aventi causa. Infine, sul settimo motivo, la Corte ha ribadito l’insussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per l’IMU, tributo non armonizzato, secondo l’indirizzo di Sez. Un. n. 24823 del 2015, confermato da Sez. V n. 4752 del 2021. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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