IMU e diritto d’uso strumentale al servizio di trasporto: escluso il possesso (Cass. civ. Sez. V n. 28429 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo individuato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 consiste nel possesso di immobili, da intendersi, per effetto del richiamo all’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, come titolarità di un diritto reale di godimento e non come mera disponibilità materiale del bene. Il diritto d’uso su immobili strumentali all’esercizio del servizio di trasporto pubblico, attribuito al gestore per la sola erogazione del servizio, integra un diritto personale di godimento e non un diritto reale d’uso: esso difetta del carattere di pienezza e illimitatezza imposto dal principio di tipicità dei diritti reali. Ne consegue l’esclusione del presupposto impositivo e l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di trasporto ferroviario e automobilistico riceveva dal Comune un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, relativo a immobili di proprietà della Regione, iscritti in catasto e oggetto del contratto «Ponte» stipulato con la stessa Regione.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, qualificando il rapporto come concessione, sia pure sui generis, in ragione del limitato rischio di gestione. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’ente impositore rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo rigetta, rilevando anzitutto la contraddittorietà della doglianza che cumula, in un unico motivo, due vizi distinti: l’omessa pronuncia, che viola l’art. 112 c.p.c. e va dedotta ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., e l’omessa motivazione, che presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito e va denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Sul piano dell’apparenza motivazionale, la Corte ricorda che il vizio ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li espone senza adeguata disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo. Nella specie la sentenza impugnata esplicita in modo adeguato la ratio decidendi, consentendo alla contribuente di censurare compiutamente gli errori di diritto con il secondo motivo.

Il secondo motivo — violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992 per avere la CTR qualificato come concessorio un rapporto ritenuto obbligatorio — è accolto. La Corte ricostruisce il presupposto dell’IMU: l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 lo individua nel possesso di immobili, mentre l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 definisce soggetto passivo il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. La lettura combinata impone di escludere che il possesso coincida con la mera disponibilità del bene: esso si sostanzia solo in situazioni giuridiche di natura reale.

La Corte distingue poi il diritto reale d’uso dal diritto personale di godimento: il primo è caratterizzato da ampiezza e illimitatezza, in forza del principio di tipicità dei diritti reali, che vieta ai privati di creare figure reali atipiche o di modificarne il regime; il secondo è plasmabile dalle parti. Se il conferente concede il bene solo per un uso determinato, escludendo ogni potere di gestione per ulteriori destinazioni, l’intenzione delle parti era di trasferire un diritto personale di godimento.

Nel caso concreto, la clausola contrattuale attribuiva gli immobili alla società per il solo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, con obbligo di renderli immediatamente disponibili alla Regione alla scadenza dell’affidamento. Escluso che la società potesse goderne in misura piena e incondizionata, emerge l’assenza del presupposto impositivo e la sussistenza di un semplice diritto d’uso strumentale al servizio ferroviario. La sentenza impugnata, nell’accoglimento del secondo motivo e nel rigetto del primo, è cassata e, non necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

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