Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e incarico ad interim non retribuito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6521 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sancito dall’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, vuole che il trattamento economico remuneri tutte le funzioni e i compiti attribuiti, nonché ogni incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza o a essa riconducibile. Ne consegue che al dirigente non spetta alcun ulteriore compenso per incarichi aggiuntivi, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva. La reggenza di un ufficio dirigenziale temporaneamente vacante non integra esercizio di fatto di mansioni superiori; la pretesa a maggiori compensi resta ricollegata alla stipula del contratto individuale. Esclusa la configurabilità dell’arricchimento senza causa dell’Amministrazione, l’azione ex artt. 2041 e 2042 cod. civ. è inammissibile, perché il beneficio è giustificato dallo statuto economico dell’incarico già ricoperto.
Il Fatto
La lavoratrice, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di responsabile di una divisione, assume di aver svolto dal 2010 al 2013 l’ulteriore incarico di dirigente di altra divisione, senza percepire la retribuzione aggiuntiva prevista dagli artt. 60 e 61 del CCNL. Adisce il Tribunale e chiede il compenso, oltre al risarcimento del danno e, in via subordinata, l’indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Il Tribunale rigetta la domanda, escludendo l’applicabilità delle clausole contrattuali invocate. La Corte d’Appello di Roma conferma la decisione e nega ogni compenso ex art. 2099 cod. civ. o art. 36 Cost., in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente. La lavoratrice ricorre per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sull’omessa pronuncia circa le istanze istruttorie, volte a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’incarico dirigenziale ulteriore. Il motivo è inammissibile: non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello. Il giudice di secondo grado, infatti, non ha negato lo svolgimento dell’attività, ma ha escluso che per essa fosse dovuta un’ulteriore retribuzione, essendo ciò precluso dall’onnicomprensività del trattamento già percepito.
Nel merito, la Corte ribadisce il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in forza del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza o riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto (Cass. n. 6021 del 2023). Al dirigente cui siano attribuiti incarichi che impegnino anche oltre l’orario normale non spetta, salvo espressa diversa previsione collettiva, alcuna ulteriore remunerazione a titolo di lavoro straordinario (Cass. n. 32617 del 2022).
La Corte richiama poi l’orientamento sulla reggenza di un ufficio dirigenziale temporaneamente vacante: escluso l’esercizio di mansioni superiori, la pretesa a ulteriori compensi è ricollegabile soltanto all’avvenuta stipula del contratto individuale (Cass. n. 32505 del 2021). Né, in caso di conferimento illegittimo dell’incarico, può operare l’art. 2126 cod. civ., riferibile alle sole ipotesi di prestazione resa in assenza di titolo per la nullità del rapporto, e non a quelle in cui i compiti attribuiti siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta (Cass. n. 3094 del 2018).
Quanto al terzo motivo, la Corte corregge la motivazione della sentenza di appello ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: il trattamento economico richiesto non è dovuto proprio in ragione del carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale. Non è dunque configurabile un arricchimento senza causa dell’Amministrazione, azionabile con l’azione sussidiaria. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.