ICI e uso strumentale dei beni nel contratto di servizio ferroviario (Cass. civ. Sez. V n. 28426 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, che l’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 riferisce alle sole situazioni giuridiche soggettive di natura reale. Il soggetto passivo, individuato dall’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. Il conferimento di immobili alla società affidataria del servizio di trasporto pubblico, con vincolo di destinazione e reversibilità, integra un diritto personale di godimento e non un diritto reale d’uso. Esso non configura una concessione di beni demaniali, mancando il pagamento di un canone. Ne consegue l’insussistenza del presupposto impositivo e la non debenza dell’ICI.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di trasporto ferroviario e automobilistico riceve dal Comune un avviso di accertamento per l’ICI relativo all’anno 2008, riguardante immobili iscritti in catasto in categoria D/07 e di proprietà della Regione. La società propone ricorso, che risulta respinto sia in primo grado sia in appello.
La Commissione tributaria regionale, confermando la decisione provinciale, aveva qualificato il rapporto tra la Regione e la società come concessione, sia pure sui generis, ravvisando un limitato rischio di gestione in presenza dei corrispettivi erogati dall’amministrazione. La società ricorre in cassazione con due motivi, deducendo la motivazione apparente della sentenza impugnata e la violazione della disciplina dell’ICI.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La Corte rileva che la denuncia contestuale, in un unico motivo, dei vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo è contraddittoria: il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da far valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.; il secondo presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito e va denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ..
Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il vizio ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza approfondita disamina logica o giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Nella specie la sentenza impugnata esplicita adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito.
Il secondo motivo è accolto. La Corte muove dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992: poiché la legge attribuisce esclusiva rilevanza, nell’individuazione del soggetto passivo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il termine possesso non può coincidere con la mera disponibilità del bene, configurabile anche in capo al titolare di un diritto personale di godimento. Possessore è dunque il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento.
La Corte distingue il carattere personale del diritto reale d’uso dal limite quantitativo legato ai bisogni dell’usuario e della sua famiglia. Il primo è peculiarità del diritto e si traduce nella necessità che l’uso sia esercitato dal titolare, con il vincolo di incedibilità dell’art. 1024 cod. civ., derogabile in sede costitutiva; il secondo riguarda il solo percepimento dei frutti. Ne deriva che il diritto reale d’uso può essere costituito anche in favore di una persona giuridica.
Sul piano contenutistico, il diritto reale d’uso si distingue dal diritto personale di godimento per l’ampiezza e l’illimitatezza del primo, conformemente al canone di tipicità dei diritti reali, rispetto alla multiforme atteggiabilità del secondo. Se il conferente concede il bene per un determinato uso, escludendo ogni potere di gestione e godimento per altre destinazioni, emerge l’intenzione di trasferire un diritto personale di godimento.
Nel caso concreto, il tenore della clausola contrattuale richiamata in ricorso esclude che la società potesse godere degli immobili in misura piena e incondizionata, data la stretta connessione tra l’uso dei beni e l’esercizio del servizio di trasporto pubblico. Manca il presupposto impositivo, non sussistendo un diritto reale di godimento. È erronea la qualificazione come concessione di beni demaniali, che presuppone il pagamento di un canone, circostanza insussistente. Si tratta di concessione/contratto di servizio, con un diritto d’uso di carattere personale sui beni indispensabili per l’esercizio del servizio.
La sentenza è cassata in accoglimento del secondo motivo, respinto il primo, e la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso. Le spese di merito e di legittimità sono compensate integralmente, in ragione del consolidamento dell’orientamento della Corte in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.