IMU fondi immobiliari soggetto passivo SGR tenuta al versamento (Cass. civ. Sez. V n. 29571 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I fondi comuni di investimento immobiliari, disciplinati dal d.lgs. n. 58 del 1998, sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Soggetto passivo dell’IMU sugli immobili del fondo è pertanto la SGR, quale titolare formale degli immobili, che risponde delle obbligazioni nei soli limiti del patrimonio del fondo. La separazione patrimoniale rileva sul piano esecutivo e non esonera la società di gestione dall’obbligazione tributaria. Il limite rappresentato dal patrimonio del fondo assume rilievo solo se prospettato come impedimento all’adempimento.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo a un terreno. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la base imponibile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello della contribuente e confermava la decisione di primo grado.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, poi integrati da memoria. Il Comune resisteva con controricorso. La questione centrale riguardava l’individuazione del soggetto passivo dell’imposta: secondo la ricorrente l’obbligo gravava sul fondo immobiliare e non sulla società di gestione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla pretesa insussistenza del presupposto impositivo in capo alla ricorrente. Il Collegio richiama la disciplina dei fondi comuni e il consolidato orientamento secondo cui i fondi immobiliari chiusi sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della SGR. In caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile deve essere intestato alla società di gestione, che ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire a tutela del patrimonio separato.

Da tale premessa discende la conseguenza impositiva: la società di gestione è tenuta al pagamento dell’IMU sugli immobili del fondo. Il Collegio richiama in proposito Sez. V n. 7116 del 2023 e Sez. V n. 33895 del 2024, ribadendo che la regola opera anche nell’ipotesi di liquidazione giudiziale del fondo.

La Corte esclude che l’orientamento possa essere mutato sulla base di Sez. V n. 16285 del 2024. Quel precedente riguarda esclusivamente l’IVA e non i tributi locali, sicché non si pone in contrasto con la giurisprudenza in materia di IMU.

Il limite della responsabilità è individuato nel patrimonio del fondo. La società di gestione risponde nei limiti di tale patrimonio separato, in coerenza con l’art. 36, quarto comma, d.lgs. n. 58 del 1998. Nel caso concreto il superamento di quel limite non è stato prospettato come impedimento all’adempimento dell’obbligazione tributaria. Il raffronto con i patrimoni destinati ex art. 2447-bis cod. civ. conferma che i beni del fondo sono una porzione separata della SGR e che la separazione rileva solo in sede esecutiva.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo qualifica come proposto formalmente ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ma sostanzialmente ex n. 5. In presenza di doppia conforme di merito, il motivo è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità. Il terzo motivo è ammesso, poiché la sentenza di appello nulla dice sui motivi relativi alle sanzioni. Nel merito, il pagamento parziale giustifica l’applicazione della sanzione del 100 per cento dell’imposta evasa, conforme all’art. 14 d.lgs. n. 473 del 1997 e ai precedenti richiamati. L’ultimo motivo, sulla motivazione dell’avviso, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto i passi dell’atto censurati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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