Accertamento integrativo: presuppone la prova dell’impossibilità di acquisire tutte le fatture (Cass. civ. Sez. 5 n. 6595 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di verifica che accerti acquisti da una società “cartiera”, gli organi ispettivi si presumono avere acquisito, o comunque avere potuto acquisire, tutte le fatture emesse da tale società relative all’anno d’imposta esaminato. Tale presunzione relativa comporta che l’ufficio non può emettere un accertamento integrativo per una fattura non indicata nel primo avviso, salvo che fornisca la prova contraria dell’impossibilità di acquisirla nel corso del primo accesso. L’emissione di un secondo processo verbale di constatazione non è di per sé sufficiente a superare la presunzione, potendo trovare giustificazione in un approfondimento o in una rivalutazione della documentazione già acquisita. La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la mala fede o la colpa grave della parte, non ravvisabili quando gli orientamenti giurisprudenziali sulla questione si siano assestati solo con successivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento per il medesimo anno d’imposta, entrambi relativi all’indeducibilità di costi per operazioni soggettivamente inesistenti con una società “cartiera”. Il secondo atto, emesso ad integrazione del primo, recuperava a tassazione una fattura di importo minore non indicata nel precedente accertamento.
Il fallimento della società impugnava il secondo avviso. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, in sede di appello, lo rigettava. La Corte di Cassazione, con sentenza del 2018, cassava tale pronuncia con rinvio, affermando la presunzione che gli organi ispettivi avessero acquisito tutte le fatture della società “cartiera”. Il giudice del rinvio si conformava al principio, rigettando l’appello dell’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, vertenti rispettivamente sull’omesso esame di un fatto decisivo e sulla violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione agli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il giudizio di rinvio è un processo chiuso, in cui il giudice deve limitarsi ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione al materiale già acquisito. L’Agenzia delle Entrate non può dolersi che il giudice del rinvio non abbia tratto la prova contraria dall’emissione di un secondo P.V.C., poiché la presunzione riguarda la conoscenza o conoscibilità delle fatture da parte degli organi ispettivi, non dell’ente impositore.
La prova contraria che l’ufficio avrebbe dovuto fornire consiste nell’impossibilità per la Guardia di Finanza di rinvenire la fattura nella contabilità della società ispezionata, ad esempio perché occultata o distrutta. Nel caso di specie, la stessa ricorrente afferma che la fattura era conosciuta dai verificatori e solo successivamente portata a conoscenza dell’ufficio, circostanza che non supera la presunzione.
L’emissione di due P.V.C., invocata come fatto noto da cui desumere l’ignota impossibilità di acquisizione, è priva dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., potendo trovare ragionevole giustificazione in un approfondimento o in una rivalutazione della documentazione già in possesso degli ispettori. Il ricorso è pertanto rigettato.
La Corte disattende infine la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell’Agenzia delle Entrate. La responsabilità aggravata presuppone la mala fede o la colpa grave, configurabili solo in presenza di scopi strumentali o eccedenti la normale funzione del processo. Nel caso di specie, la mancanza di un orientamento consolidato sulla natura dell’accertamento integrativo, assestatosi solo con la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, esclude tali presupposti.
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Nota della Redazione
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