Giudizio di rinvio vincolato al principio di diritto della sentenza rescindente (Cass. civ. Sez. V n. 29572 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto. Il giudice del rinvio non può sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza di legittimità, né prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente. La violazione del principio di diritto enunciato in sede rescindente integra la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente annullamento della sentenza rescissoria.
Il Fatto
L’amministrazione finanziaria ha notificato a una società in liquidazione una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni e interessi, dopo la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento. La società ha contestato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto prodromico.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato le ragioni della contribuente; la Commissione regionale le ha invece accolte. La sentenza è stata cassata con rinvio, con riconoscimento della ritualità della notificazione dell’atto prodromico. In sede di rinvio il giudice tributario d’appello ha nuovamente accolto l’appello, annullando l’iscrizione a ruolo e la cartella. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Si deduce che il giudice del rinvio avrebbe omesso ogni pronuncia sulle censure di inammissibilità formulate dall’ufficio, con motivazione apparente, e non avrebbe tenuto conto della pronuncia di legittimità.
La Corte assegna priorità logica alla doglianza concernente la violazione del principio di diritto espresso in sede rescindente. La sentenza rescindente aveva riconosciuto la regolarità della notifica, affermando che, essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento, il procedimento di notificazione doveva considerarsi completato e perfetto, con conseguente irrilevanza della mancanza di prova della ricezione effettiva della raccomandata informativa.
In sede di rinvio, il giudice tributario d’appello ha invece proceduto a una rinnovata valutazione della ritualità della notificazione, valorizzando il contenuto della relata e sostenendo l’assenza di indicazioni utili a ricondurre la persona fisica alla qualità di legale rappresentante della società. Ha quindi ritenuto nulla la notifica del prodromico avviso di accertamento, in quanto effettuata a una persona fisica senza specifica indicazione del collegamento con la società.
La Corte richiama i propri precedenti secondo cui il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può sindacare la correttezza in iure del principio affermato in sede di legittimità, né tenere conto dell’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pronuncia rescindente. Nella specie, il giudice del rinvio ha rivalutato la vicenda notificatoria senza considerare che la sentenza rescindente aveva riconosciuto il corretto ricorso alle forme della notifica e la sufficienza della conoscibilità dell’atto.
Il motivo è pertanto fondato. La sentenza impugnata è cassata con nuovo rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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