Contraddittorio endoprocedimentale IVA e prova di resistenza: motivazione non apparente (Cass. civ. Sez. V n. 22536 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. In tema di IVA, la violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 determina la nullità dell’atto impositivo solo se ricorrono i presupposti del contraddittorio endoprocedimentale e ove il contribuente assolva all’onere della prova di resistenza, enunciando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Il relativo accertamento di fatto, non contestabile con censura di violazione di legge, è riservato al giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2014. L’atto era fondato sull’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti rivelatisi mere cartiere, e sull’esistenza di illegittime operazioni intracomunitarie, con merce mai uscita dal territorio nazionale.
La CTP respingeva il ricorso; la CGT2 rigettava l’appello, escludendo il dedotto difetto di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di valida prova di resistenza e ravvisando la prova della partecipazione alla frode. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e l’apparente motivazione della sentenza impugnata. La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente, elaborata dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, e il principio secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni rende illegittimo l’atto impositivo emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 18184 del 2013.
Tale nullità opera, però, solo nei tre casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, e non per le cd. verifiche a tavolino. Per i tributi armonizzati sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente assolva alla prova di resistenza, secondo le Sezioni Unite n. 24823 del 2015.
Nel caso di specie la motivazione non è apparente: la CGT2 ha esposto la regola applicata e ha ritenuto non fornita la prova di resistenza, perché la documentazione prodotta accertava solo la regolarità formale delle operazioni. Trattasi di motivazione logica e idonea a rendere manifesta la ratio decidendi.
Sotto altro profilo, la censura è inammissibile, perché tende a contestare l’accertamento di fatto del giudice di appello, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è pure inammissibile. Le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 hanno chiarito che la disciplina dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 si applica anche al processo tributario; e i fatti rilevanti risultano puntualmente esaminati dal giudice di appello. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese, alla responsabilità aggravata e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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