IMU dovuta sugli immobili strumentali dopo la cessazione dell’attività d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 19471 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo è integrato dal possesso di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita catastale, a prescindere dall’effettivo uso produttivo del bene. La cessazione dell’attività d’impresa, pur determinando la perdita di funzionalità del bene strumentale, non incide sul presupposto impositivo, che resta ancorato alla iscrizione catastale e alla potenziale attitudine dell’immobile a produrre reddito. Le ipotesi di sospensione dell’obbligo tributario sono tassative e di stretta interpretazione, non essendo ammessa alcuna applicazione analogica della deroga prevista per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa. Non è invocabile l’art. 1256, secondo comma, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria non diventa impossibile per effetto della cessazione della produzione industriale.

Il Fatto

La società contribuente, posta in liquidazione, riceveva dal Comune gli avvisi di accertamento per IMU relativi al 2017, con riferimento a immobili di categoria catastale D rimasti inutilizzati dopo la cessazione dell’attività produttiva. La società impugnava gli atti impositivi, sostenendo l’insussistenza della base imponibile per difetto di funzionalità dei beni all’impresa.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello. Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, chiedendo la trattazione da parte delle Sezioni Unite per la rilevanza della questione. Il Comune rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, ricordando che la Prima Presidente, con provvedimento del 16 giugno 2023, non ha ritenuto sussistenti le ipotesi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. La questione è poi dichiarata mal posta: la società invoca per analogia il trattamento degli immobili collabenti, accatastati in categoria F/2, ma tali unità sono prive di rendita catastale e quindi non comparabili agli immobili iscritti in catasto con rendita, che resta il dato rilevante.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 13, commi secondo e terzo, d.l. n. 201 del 2011, che individua il presupposto dell’imposta nel possesso di immobili e determina la base imponibile dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti di legge. Ne deriva che, ai fini impositivi, è sufficiente l’iscrizione al catasto edilizio degli immobili posseduti, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza dell’effettiva abitabilità o dell’effettivo uso produttivo del bene.

La Corte richiama sul punto Sez. V n. 11646 del 2019 e Sez. V n. 3436 del 2019, secondo cui presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta è l’iscrizione al catasto edilizio. Esclude inoltre che alla cessazione dell’attività produttiva competa il beneficio del differimento del pagamento previsto dall’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga di stretta interpretazione insuscettibile di applicazione analogica, come affermato da Sez. V n. 19681 del 2023 e Sez. V n. 7397 del 2019.

Quanto alla dedotta impossibilità della prestazione, la Corte esclude l’operatività dell’art. 1256, secondo comma, cod. civ., poiché il debito fiscale non diventa impossibile da adempiere per effetto della cessazione della produzione industriale, non essendo neppure prospettata la situazione contabile dell’impresa in liquidazione.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, richiamando Sez. III n. 5947 del 2023. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata: la Corte ricorda le decisioni Corte cost. nn. 111 del 1997, 18 del 1997 e 169 del 2016 e distingue il caso deciso da Corte cost. n. 60 del 2024, relativo agli immobili occupati abusivamente. La cessazione volontaria dell’attività, a differenza dell’occupazione abusiva, lascia residuare la potenzialità di produzione di reddito dell’immobile, liberamente riutilizzabile ad altri scopi. Il ricorso è dunque rigettato, con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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