Amministratore di sostegno: conflitti endofamiliari e nomina del terzo (Cass. civ. Sez. I n. 27343 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di amministrazione di sostegno, il decreto del tribunale in composizione collegiale è sempre ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 473-bis.58 cod. proc. civ., senza necessità di indagarne il carattere decisorio e definitivo. L’elenco dei soggetti indicati dall’art. 408 cod. civ. non è tassativo né vincolante nell’ordine di elencazione, poiché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al giudice di merito, finalizzato esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario. In presenza di accesa conflittualità endofamiliare, che compromette la serenità e l’indipendenza delle scelte, la nomina può quindi ricadere su un professionista esterno al nucleo familiare, pur in presenza di familiari disponibili.

Il Fatto

Il padre del beneficiario impugnava davanti al Tribunale il decreto con cui il Giudice Tutelare aveva nominato amministratore di sostegno del figlio un professionista estraneo al nucleo familiare. Il reclamante chiedeva la revoca del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, e la propria nomina. Il Tribunale rigettava il reclamo, rilevando la sussistenza dei requisiti dell’art. 404 cod. civ. e la significativa conflittualità tra i genitori, già separati, e tra gli interi nuclei familiari di riferimento.

Il decreto riteneva che la nomina di un soggetto terzo rispondesse alla cura degli interessi della persona beneficiata, risultando la richiesta di consulenza tecnica, allo stato, del tutto esplorativa. Avverso tale decreto il padre proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui la controricorrente resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione preliminare di ammissibilità. Ai sensi dell’art. 473-bis.58 cod. proc. civ., la ricorribilità per cassazione del decreto del Tribunale in composizione collegiale in materia di amministrazione di sostegno è sempre espressamente ammessa, senza che occorra indagarne il carattere decisorio e definitivo, in linea di continuità con quanto già previsto dall’art. 720-bis, terzo comma, cod. proc. civ..

Nel merito, i tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il Tribunale era pervenuto alla decisione attraverso una valutazione complessiva delle situazioni di fatto e delle conclusioni della consulenza tecnica, esprimendo una dettagliata motivazione idonea a soddisfare l’onere della motivazione rafforzata, diretta a garantire il benessere del beneficiario e non la sola migliore amministrazione dei suoi beni.

Il conflitto endofamiliare aveva messo in luce un tasso di litigiosità non emendabile, tale che la nomina del padre quale amministratore avrebbe mantenuto il figlio al centro di aspre dispute, con gravi ripercussioni sulla sua condizione psicofisica. Il giudice di merito aveva inoltre rilevato che il reclamante non aveva prodotto alcun significativo argomento di prova idoneo a dimostrare che la nomina di un terzo potesse arrecare maggiore pregiudizio, senza trascurare il carattere rebus sic stantibus della decisione, modificabile al sopravvenire di circostanze atte a mettere in dubbio l’assetto di interessi cristallizzato.

La Corte enuncia quindi il principio centrale: l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 cod. civ. non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità del giudice di merito, finalizzata alla cura degli interessi del beneficiario (Cass. n. 19596/2011; Cass. n. 13612/2024). Nei casi di lacerazioni interne al nucleo familiare, con rottura delle relazioni e delle comunicazioni, la nomina non può che ricadere su un amministratore esterno, pur essendo diversi i familiari disponibili (Cass. sez. I n. 14190/2013; Cass. sez. I n. 19971/2008; Cass. sez. I n. 6861/2013).

Il motivo non coglie dunque la ratio del decreto impugnato e tende al mero riesame dei fatti. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità e applicazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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