Credito ai decimi già ammesso al chirografo preclude la prededuzione (Cass. civ. Sez. I n. 15040 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali, la definitiva ammissione al passivo di un credito in collocazione chirografaria, ove il decreto del giudice delegato non sia stato impugnato, acquisisce un grado di stabilità assimilabile al giudicato anche all’interno della procedura. Tale accertamento preclude la successiva deduzione e la diversa soluzione, in giudizi tra le medesime parti, di tutte le questioni relative all’esistenza e all’entità del credito e alle cause di prelazione che lo assistono. Ne consegue che il credito al versamento dei decimi di capitale sottoscritto, già ammesso al chirografo, non può essere successivamente ammesso con il riconoscimento della prededuzione. Il credito da sottoscrizione sorge, peraltro, al momento del perfezionamento del contratto, di natura consensuale, e non acquisisce natura prededucibile solo perché la relativa richiesta sia intervenuta dopo l’apertura della procedura.
Il Fatto
La società creditrice chiedeva di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società debitrice per il credito relativo al residuo versamento dei decimi di capitale sociale sottoscritto, invocando la prededuzione. Il giudice delegato ammetteva il credito, ma in collocazione chirografaria. La creditrice proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della prededuzione.
Il tribunale accoglieva l’opposizione e ammetteva la società al passivo con il riconoscimento della prededuzione richiesta. Avverso il decreto la società in amministrazione straordinaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 111, comma 2°, legge fallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere la procura stata rilasciata prima della redazione dell’atto. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2075 del 2024, la Corte rileva che il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che essa sia congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento concorsuale. Una volta divenuta definitiva l’ammissione al passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito impedisce la successiva deduzione e la differente soluzione, in giudizi tra le stesse parti, di ogni questione relativa all’esistenza e all’entità del credito e alle cause di prelazione. I rapporti tra il decreto che ha deciso su una domanda di ammissione e quello pronunciatosi su altra domanda vanno definiti nel quadro della preclusione, poiché le pregresse decisioni hanno valore di giudicato endoconcorsuale e precludono la deduzione anche di quanto, pur astrattamente deducibile, non fu dedotto.
La Corte precisa che l’efficacia preclusiva del giudicato impedisce la deduzione dei fatti anteriori ad esso, ma non dei fatti successivi, a condizione che siano capaci di produrre effetti giuridici sopravvenuti idonei a modificare il regime sostanziale del credito. Nel caso concreto, l’insorgenza dei presupposti previsti dall’art. 2491 cod. civ. rende esigibile un credito già sorto, ma non ne muta il regime giuridico sostanziale. L’identità della causa petendi tra le due domande comporta l’effetto preclusivo della precedente ammissione al chirografo.
Quanto alla pretesa prededuzione, la Corte osserva che il contratto di sottoscrizione del capitale è di natura consensuale e a effetti obbligatori, con immediata costituzione dell’obbligo di versamento in capo al socio. L’obbligazione assunta prima dell’apertura della procedura ha natura prededucibile non perché le quote possano rivelarsi utili ex post, ma solo se il giudice accerti ex ante che essa fu assunta in funzione degli scopi della procedura, ciò che neppure la controricorrente ha sostenuto. Il contratto sociale, infine, non è sinallagmatico, ma caratterizzato dalla comunione di scopo, e non può qualificarsi come rapporto ineseguito da entrambe le parti nel quale il commissario possa subentrare.
Il ricorso è accolto, il decreto cassato e, decidendo nel merito, l’opposizione allo stato passivo è rigettata, con condanna della società opponente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.