IMU, riduzione per inagibilità nota al Comune solo se conoscenza qualificata (Cass. civ. Sez. V n. 8280 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione d’imposta prevista dall’art. 13, comma 3, lett. b), d.l. n. 201/2011 (sostanzialmente coincidente con l’art. 8 d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI) va riconosciuta anche in assenza di richiesta del contribuente, ma solo quando lo stato di inagibilità del bene sia noto al Comune nel senso di una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie. Resta irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione che integra i presupposti del beneficio. La prova di tale conoscenza grava sul contribuente che invoca la riduzione.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per un Comune notificava a una società immobiliare tre avvisi di accertamento con cui liquidava l’IMU per gli anni dal 2014 al 2016, in relazione a un immobile adibito a caserma dei Vigili del Fuoco. La contribuente impugnava gli atti, invocando la riduzione del 50% della base imponibile per lo stato di inagibilità del fabbricato.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente l’appello della contribuente, disponendo la riduzione del 50% della base imponibile. Il giudice d’appello fondava il riconoscimento del beneficio sulla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del Comune, desunta da articoli di stampa, da dichiarazioni del sindaco rese alla stampa, da una consulenza tecnica di parte e da video pubblicati su una piattaforma telematica, ritenendo che lo stato di inagibilità fosse noto all’ente, il quale «non poteva non conoscere» la condizione del bene. Avverso tale pronuncia la concessionaria ricorreva in cassazione; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è accolto nel primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. La questione giuridica riguarda i presupposti della riduzione d’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La norma richiamata subordina il beneficio all’accertamento dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure alla presentazione, da parte del contribuente, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui la riduzione spetta anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia noto al Comune, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che impronta i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, legge n. 212/2000), di cui è espressione la regola per cui non può essere chiesta al contribuente la prova di fatti già documentalmente noti all’ente (art. 6, comma 4, della stessa legge). Sul punto richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 23531/2008, Cass. n. 12015/2015, Cass. n. 18453/2016, Cass. n. 10314/2020 e, in tema di IMU, Cass. n. 29901/2020, Cass. n. 8592/2021, Cass. n. 23946/2024.

Il Collegio dà seguito a tale orientamento, ma ne precisa la portata. Ciò che rileva è la sussistenza di una conoscenza da parte del Comune qualificata e documentale, basata su informazioni già in possesso dell’ente, anche se per finalità extratributarie, purché tale da far ritenere acquisito un grado di percezione della situazione comparabile a un accertamento o a una dichiarazione del contribuente. La Corte rileva che il principio è stato per lo più applicato in situazioni in cui la conoscenza derivava dall’esercizio di attività amministrativa propria dell’ente, come la revoca di una licenza, una dichiarazione di inagibilità, la mancata concessione di un permesso edificatorio o l’annullamento di precedenti avvisi.

Ne deriva che la conoscenza deve caratterizzarsi per la considerazione, da parte dell’ente, nell’ambito della propria attività istituzionale, dell’oggettiva situazione di inagibilità del bene, oppure per l’adozione di iniziative amministrative che la presuppongano in termini non controvertibili. Resta invece irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto. La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo fondato il riconoscimento del beneficio sul criterio del «non poteva non conoscere» e su fonti estranee al parametro della conoscenza qualificata, quali notizie di stampa, dichiarazioni del sindaco e video pubblicati in rete. La causa è rinviata al giudice di secondo grado in diversa composizione.

Il ricorso incidentale è rigettato. Il primo motivo, con cui la contribuente censurava la determinazione della base imponibile, è inammissibile perché la relativa doglianza non aveva costituito motivo del ricorso originario, ma solo motivo di appello, configurando così una nuova domanda inammissibilmente introdotta in secondo grado. Il secondo motivo è infondato, poiché il rilievo non assume decisività: l’esenzione per i beni merce riguarda i fabbricati costruiti e non le aree edificabili su cui l’intervento edilizio sia ancora in corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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