Inammissibili motivi con violazione di legge e omesso esame del fatto (Cass. civ. Sez. V n. 15929 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l’omessa considerazione di un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, e non di una questione o argomentazione giuridica. È pertanto inammissibile il motivo con cui si lamenti la mancata disamina di un’eccezione di errata interpretazione di una norma. Del pari inammissibile è la censura di violazione di legge che, sotto l’apparente deduzione del vizio, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, non quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ritenga erroneamente che l’onere sia stato assolto.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato davanti alla CTP di Napoli un avviso di accertamento del Comune di Napoli relativo all’omesso pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’annualità 2013, per un importo di euro 19.378,00.

La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania ha respinto l’appello, ritenendo l’atto sufficientemente motivato e non assolto l’onere probatorio sulla contribuente circa l’attivazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti speciali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni preliminari del Comune. Quella di difetto di legittimazione a ricorrere è infondata: secondo il principio delle Sezioni Unite n. 25036 del 2013, la procura speciale affetta da sottoscrizione illeggibile e priva del nome del conferente è nulla per nullità relativa, superabile con l’integrazione nella prima replica. Nella specie la ricorrente, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ha depositato la visura storica dalla quale risulta il nominativo del liquidatore firmatario.

La seconda eccezione, relativa alla sovrapposizione di motivi eterogenei ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ., è anch’essa disattesa. La Corte ribadisce che la contestuale formulazione di censure di violazione di legge e di omesso esame è ammessa quando l’illustrazione consenta di cogliere con chiarezza le questioni e di procedere a un esame separato.

Nel merito, il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di una questione giuridica — l’errata interpretazione dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 — e non di un fatto storico, come richiesto dal principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Perché il vizio sia configurabile occorre un accadimento decisivo la cui assenza conduca, con giudizio di certezza, a una diversa decisione.

Quanto al profilo di violazione di legge, la Corte rileva che la ricorrente mira in realtà a un nuovo giudizio di fatto sulla debenza del tributo, in ragione della tipologia di rifiuti prodotti e del collegamento funzionale tra aree di deposito e aree di produzione: valutazione non consentita in sede di legittimità. Infine, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. non sussiste, poiché il vizio ricorre solo se il giudice attribuisca l’onere a soggetto diverso da quello gravato, non se ne apprezzi erroneamente l’esito.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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