Tosap ridotta alle società di produzione di energia elettrica (Cass. civ. Sez. V n. 4948 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tosap, alla società che produce energia elettrica è applicabile la tariffa ridotta di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, perché essa svolge attività strumentale all’erogazione di un pubblico servizio, possedendo infrastrutture che consentono ad altri soggetti di fornire il servizio. Il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi va inteso in senso unitario: la filiera elettrica nazionale è una rete integrata, composta dalle fasi di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione, legate da un vincolo di complementarietà — senza l’una le altre non possono compiersi — e da un vincolo di esclusività, essendo tutte poste in essere nell’interesse delle altre. La natura di società per azioni e lo scopo di lucro non ostano al riconoscimento del regime agevolato, rilevando l’attività svolta e non la veste del soggetto che la esercita.
Il Fatto
Una società di produzione di energia elettrica impugnava l’avviso di accertamento con cui un Comune aveva preteso la Tosap per l’occupazione, nell’annualità 2017, di beni del proprio patrimonio indisponibile con una galleria sotterranea. La società eccepiva il difetto di motivazione dell’atto, la carenza del presupposto impositivo e la mancata applicazione dei criteri tariffari previsti per le imprese esercenti un pubblico servizio o attività a esso strumentale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione dal 100% al 30%. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello della società, confermando la legittimità dell’avviso, la natura non retroattiva della legge n. 190/2019 e la qualificazione dei beni occupati come patrimonio indisponibile comunale. La società ricorreva per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si contestava l’utilizzo della consulenza tecnica disposta in altro giudizio tra le stesse parti per qualificare le aree come patrimonio indisponibile, è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice di merito può utilizzare le prove atipiche raccolte in un diverso processo, purché acquisite al giudizio e sul medesimo sia stato consentito il contraddittorio. Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3086/2022 e n. 6500/2022 riguarda la consulenza disposta nel giudizio in cui il giudice è adito, non quella assunta altrove. La valutazione delle risultanze consulenziali è censurabile solo per violazione dell’art. 116 c.p.c., profilo non prospettato.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. In tema di tributi locali, l’obbligo di motivazione dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum. L’avviso che indichi la superficie imponibile e la tariffa applicata è adeguatamente motivato, e la società ha dimostrato di aver compreso e contestato puntualmente i presupposti dell’imposizione. La censura sull’art. 2697 c.c. si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del merito.
Il quarto motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997. Mentre la Tosap riconosce il regime ridotto solo per l’erogazione di pubblici servizi, la disciplina del canone lo contempla anche per le occupazioni realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi pubblici. La società produce energia e la immette nella rete di trasporto senza allacci diretti con l’utenza finale: la sua attività è quindi strumentale alla distribuzione. Le Sezioni Unite n. 8628/2020 hanno già chiarito che il criterio forfetario basato sulle utenze si applica anche alla Tosap, e che il concetto di rete va inteso unitariamente. Non rilevano la natura di s.p.a. né lo scopo di lucro.
Il quinto e il sesto motivo sono infondati: la responsabilità sanzionatoria postula solo una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, e non è configurabile alcuna incertezza normativa oggettiva, avendo la stessa società individuato le norme applicabili sin dal ricorso introduttivo. Il settimo motivo è invece fondato: in caso di più violazioni per omesso versamento conseguenti a identici accertamenti per annualità successive, trova applicazione la continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997, con irrogazione di una sola sanzione. La sentenza è cassata con rinvio per l’accertamento del quantum.
Nota della Redazione
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