Accisa energia: comunicazione mensile non è presupposto sostanziale (Cass. civ. Sez. V n. 1554 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di accisa sull’energia elettrica utilizzata in opifici industriali con consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (imprese autoproduttrici energivore), non determina di per sé la decadenza dal beneficio il fatto che il contribuente non abbia trasmesso, al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente, quando la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata. La comunicazione mensile integra un adempimento formale, pur funzionale al controllo dell’Amministrazione, in quanto ne agevola l’attività di verifica, ma non è sanzionata da decadenza, anche perché i dati delle comunicazioni mensili, sia pure trasmessi con ritardo, sono comunque riportati nelle dichiarazioni annuali, che rappresentano l’adempimento fiscale determinante ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa.
Il Fatto
La società ha impugnato un avviso di pagamento e il collegato atto di irrogazione di sanzioni, derivanti dal mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata dell’accisa. L’Ufficio contestava la mancata comunicazione dei dati relativi ai consumi mensili di energia elettrica, prescritta dall’art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16/2012.
La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma, ha accolto il gravame erariale e rigettato quello incidentale della società, ritenendo l’adempimento comunicativo presupposto sostanziale del beneficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la natura della comunicazione mensile dei consumi: se essa costituisca condizione sostanziale per il riconoscimento dell’agevolazione oppure adempimento formale, funzionale al controllo dell’Amministrazione. La società deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 3-bis, commi 3 e 4, d.l. n. 16/2012.
La Corte richiama il proprio orientamento. Secondo Cass. n. 1985 del 2019 e Cass. n. 26922 del 2019, nel caso di accisa sull’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, la mancata trasmissione dei dati di consumo entro il giorno 20 di ogni mese non determina di per sé la decadenza dal beneficio, quando la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata.
Tale indirizzo muove da Cass. n. 31618 del 2018, secondo cui la comunicazione mensile integra un adempimento formale, pur funzionale al controllo, perché ne agevola l’attività di verifica ma non è sanzionato da decadenza. I dati delle comunicazioni mensili, peraltro trasmessi sia pure con ritardo, erano comunque riportati nelle dichiarazioni annuali, che rappresentano l’adempimento fiscale determinante ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa, del TUA, ex art. 55.
La sentenza impugnata si discosta da questo orientamento, che merita continuità. La Commissione Tributaria Regionale ha infatti ritenuto che la mancata comunicazione dei consumi mensili costituisse condizione necessaria per ottenere il riconoscimento del diritto all’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. f), T.U. Accise. Il primo motivo è pertanto fondato; il secondo resta assorbito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza e decide nel merito, accogliendo integralmente il ricorso iniziale della società e annullando gli atti impugnati. Le spese di lite, sia di legittimità sia di merito, sono compensate.
Nota della Redazione
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