Esenzione accise società consortili solo per energia autoconsumata (Cass. civ. Sez. 5 n. 21724 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, l’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 spetta esclusivamente al soggetto che, oltre ad autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di potenza superiore a 20 kW, ne realizzi anche l’autoconsumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. La società consortile che ceda a titolo oneroso l’energia autoprodotta alle proprie consorziate non può beneficiare dell’agevolazione, difettando la richiesta coincidenza tra soggetto produttore e soggetto consumatore. È irrilevante, a tal fine, il richiamo alla nozione di autoproduttore di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, norma extra-tributaria volta a regolare il mercato interno dell’energia elettrica. In sede processuale, la proposizione di due appelli identici avverso la medesima sentenza determina la consumazione del potere di impugnazione, sicché il secondo gravame è inammissibile.
Il Fatto
La società contribuente, qualificata dall’Amministrazione come autoproduttore, aveva versato cautelativamente l’accisa sull’energia elettrica per i mesi da gennaio a maggio 2014, chiedendone poi il rimborso in ragione dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, applicabile all’energia prodotta da fonti rinnovabili. L’Agenzia delle Dogane, dopo un iniziale riconoscimento dell’agevolazione, ne aveva disconosciuto la spettanza con efficacia retroattiva, emettendo avviso di pagamento.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. Avverso tale sentenza l’Ufficio aveva proposto due distinti appelli, entrambi depositati nel febbraio 2017 e trattati nella medesima udienza: il primo era stato rigettato nel merito, il secondo dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem. Entrambe le decisioni sono state impugnate per cassazione dall’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i ricorsi in quanto avversi la medesima sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso relativo al merito, cassando la decisione della CTR che aveva riconosciuto l’esenzione alla società consortile per l’energia ceduta ai consorziati. Il Collegio ha ribadito che l’agevolazione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), TUA presuppone che l’autoproduttore sia anche auto-consumatore dell’energia prodotta, condizione che non ricorre quando la società consortile la ceda a titolo oneroso a distinti soggetti giuridici quali i consorziati.
Quanto al richiamo alla nozione di autoproduttore di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, la Corte ne ha escluso ogni rilevanza ai fini fiscali. La definizione contenuta nel decreto Bersani è infatti limitata, per espressa previsione normativa, ai soli fini del medesimo decreto, ed è funzionale alla regolazione del mercato concorrenziale dell’energia, finalità estranea alla materia tributaria, governata dal T.U. Accise. La Corte ha inoltre valorizzato il dato dell’art. 1, comma 911, legge n. 208/2015 che, nell’estendere l’esenzione ai soci delle società cooperative, ha escluso i consorzi, confermando così a contrario la non spettanza dell’agevolazione a questi ultimi.
Con riguardo al ricorso concernente la declaratoria di inammissibilità del secondo appello, la Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che, nel processo civile e tributario, il principio della consumazione dell’impugnazione preclude la proposizione di un secondo gravame identico al primo, qualora quest’ultimo sia stato validamente introdotto e idoneo a raggiungere lo scopo. Solo se il primo atto di impugnazione sia invalido, inammissibile o improcedibile, e fino a quando tale declaratoria non sia intervenuta, può essere notificato un secondo atto, volto a sostituirlo, purché tempestivo.
Nella specie, essendo stato il primo appello accolto nel merito con sentenza, il potere di impugnazione risultava già validamente consumato, rendendo il secondo gravame, del tutto identico al primo, inammissibile. Per l’effetto, la Corte ha accolto il ricorso sul merito, cassando la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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