Inabilità dell’orfano maggiorenne: criterio concreto e guadagno non simbolico (Corte dei Conti Sez. III App. n. 47 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile, il requisito dell’inabilità deve essere accertato secondo il criterio dell’art. 8 della legge n. 222/1984, applicabile anche ai dipendenti pubblici per effetto dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995. L’accertamento va condotto in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, per verificare se tali energie siano idonee a procurare una fonte di guadagno non simbolico nel quadro dell’art. 36 Cost. Il mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro non esclude di per sé il diritto, se il margine residuo è insignificante. Il giudice che recepisca un parere medico-legale fondato su una nozione astratta di inabilità, senza supplire alla lacuna con supplemento istruttorio, incorre in omessa motivazione sul punto dirimente.
Il Fatto
L’appellante, figlio maggiorenne di un pensionato a carico dell’INPS deceduto nel 2019, aveva chiesto la pensione ai superstiti nella qualità di orfano maggiorenne inabile. L’Istituto aveva rigettato la domanda con provvedimento del febbraio 2020, ritenendo insussistente il requisito della totale e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del genitore.
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, che con sentenza n. 684/2022 aveva respinto il ricorso, aderendo alla consulenza medico-legale e condannando la parte alle spese. Proposto appello, la questione approda al giudice centrale di secondo grado.
La Motivazione della Corte
L’INPS aveva eccepito l’inammissibilità del gravame, sostenendo che le censure mirassero a un riesame delle valutazioni medico-legali, in violazione dell’art. 170, primo comma, c.g.c. La Sezione ha respinto l’eccezione: le doglianze, pur coinvolgendo l’apprezzamento delle infermità, vertono principalmente sulla nozione di inabilità rilevante per la reversibilità, profilo squisitamente giuridico che non incontra il limite del regime delle impugnazioni pensionistiche.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Il d.P.R. n. 1092/1973, all’art. 82, comma 1, richiedeva per gli orfani maggiorenni l’inabilità a proficuo lavoro. La legge n. 335/1995, all’art. 1, comma 41, ha esteso ai regimi esclusivi o sostitutivi la disciplina del trattamento di reversibilità dell’AGO, richiamando l’art. 22 della legge n. 903/1965 e la definizione unitaria di inabilità dell’art. 8 della legge n. 222/1984: l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La Sezione sottolinea il passaggio dal criterio della capacità di guadagno a quello della capacità di lavoro. Richiama quindi l’orientamento della Cassazione, che impone un accertamento concreto: verificare se le residue energie lavorative possano procurare una fonte di guadagno non simbolico, nel quadro dell’art. 36 Cost. Vengono citate Cass. n. 19530 del 2024, Cass. n. 2975 del 2018 e Cass. n. 11966 del 2015.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il CML ha correttamente citato l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e l’art. 8 della legge n. 222/1984, ma ha assunto a parametro una nozione di inabilità non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il consulente non ha valutato se la residua capacità lavorativa possedesse i connotati richiesti. Il primo giudice, recependo il parere, ha omesso il supplemento istruttorio e ogni motivazione sul punto dirimente. L’appello è quindi accolto e, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., gli atti sono rimessi al primo giudice per il merito e le spese.
Nota della Redazione
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