Conto giudiziale privo di parifica: improcedibilità davanti alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 66 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione di parifica del conto giudiziale costituisce condizione necessaria per il suo esame da parte della Corte dei conti. Il conto trasmesso senza la dichiarazione certificativa di concordanza con le scritture detenute dall’Amministrazione è improcedibile. La parificazione è una risultante procedimentale che certifica la concordanza dei conti con le scritture amministrative, e il visto di regolarità opera come presupposto processuale. La sua assenza impedisce l’instaurazione del giudizio di conto e ne impone la declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Il conto giudiziale dell’economo di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2022, è stato reso dal Segretario generale reggente, in sostituzione del soggetto tenuto, assente da lungo periodo per motivi di salute. Il conto è stato iscritto al registro di segreteria e rimesso al Collegio dal magistrato designato con apposita relazione.
Il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto è privo dell’attestazione di parifica e ha prospettato la sua improcedibilità. Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità segnalate, ha chiesto dichiararsi improcedibile il conto. La questione è così giunta al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale trasmesso privo dell’attestazione di conformità dello stesso con le scritture detenute dall’Amministrazione. La questione riguarda la natura e la funzione dell’attestazione di parifica nell’ambito del giudizio di conto.
La giurisprudenza contabile richiamata precisa che la parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’Amministrazione. Si tratta, dunque, di un adempimento che non si esaurisce in una formalità interna, ma assume rilievo sostanziale nel procedimento di resa del conto.
Il visto di regolarità e l’attestazione di parifica costituiscono condizione per l’esame del conto. Il Collegio richiama sul punto le previsioni degli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del c.g.c., nonché dell’art. 618 del R.D. n. 827 del 1924, che configurano la parifica come presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto. Il Procuratore regionale aveva del resto qualificato l’attestazione come presupposto imprescindibile.
Ne discende che, in assenza dell’attestazione di parifica, il conto non può essere esaminato nel merito. Il vizio non attiene alla regolarità sostanziale della gestione, ma a un requisito di procedibilità che condiziona l’esame stesso del conto. La sua mancanza determina pertanto una pronuncia di rito e non un accertamento sul merito della gestione.
In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il conto giudiziale in epigrafe, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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