Inadempimento del collegio sindacale all’invio del questionario: accertamento della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 138 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato o tardivo invio della relazione-questionario prevista dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale costituisce, di per sé, violazione di un preciso obbligo di legge. Tale inadempimento impedisce alla Sezione regionale di controllo di esercitare il prescritto controllo sulla gestione finanziaria secondo il modulo procedimentale prefigurato dalla legge, con conseguente accertamento collegiale. La cessazione del mandato dell’organo e le difficoltà tecniche o organizzative non integrano causa di esonero, poiché l’obbligo permane indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra la carica.

Il Fatto

Il collegio sindacale di un’azienda regionale per l’emergenza sanitaria non aveva trasmesso, entro il termine del 31 ottobre 2025, la relazione-questionario sul bilancio dell’esercizio 2024, come richiesto dalla Sezione regionale di controllo.

A seguito del sollecito del 26 novembre 2025, l’organo rappresentava la cessazione della funzione per decorrenza del termine e lamentava difficoltà legate alla mancata ricezione dei dati dalle unità operative e alla nuova impostazione del format. Il magistrato istruttore, ritenute non impeditive tali motivazioni, deferiva l’inadempienza alla valutazione collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, che assegna alla Corte dei conti verifiche sulla gestione finanziaria degli enti, e dal comma 170, che estende tali disposizioni agli enti del Servizio sanitario nazionale e prevede la segnalazione alla regione in caso di inadempimento.

Il questionario-relazione è qualificato come imprescindibile parametro normativo di riferimento, poiché i controlli rinvengono fondamento nel documento redatto dall’organo di revisione. La sua tempestività è elemento essenziale, perché consente un controllo tempisticamente non anacronistico e utile a prevenire danni al sistema di bilancio.

La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2024/DELC, che ha ribadito come il tardivo invio costituisca ex se un’irregolarità. L’omissione, a prescindere dalla causa concreta, integra violazione di un obbligo di legge suscettibile di ritardare le attività di controllo intestate alla magistratura contabile.

Quanto alle giustificazioni addotte, la Sezione rileva che le ragioni dell’inadempimento assumono rilievo scriminante solo se consistono in eventi eccezionali, imprevedibili e non altrimenti evitabili. Nel caso di specie non vi è stato alcun cambio di guardia, essendo il termine di invio caduto prima della cessazione della funzione. Anche l’eventuale scadenza del mandato non costituisce valida esimente, poiché l’obbligo permane indipendentemente dal soggetto che ricopra la carica.

Neppure il mutamento del format o l’asserita mancanza di dati giustificano l’omissione: il collegio avrebbe dovuto adoperarsi con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. per reperire la documentazione necessaria. La Corte rileva altresì il comportamento inerte dell’azienda, non attivatasi per sopperire alle omissioni. Il mancato invio è pertanto accertato, con richiesta all’ente di adottare i provvedimenti organizzativi necessari e ordine al collegio di depositare senza ritardo la relazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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