Inammissibile il parere della Corte dei conti su quantificazione e recupero del credito erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 132 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere rivolta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è oggettivamente inammissibile quando verta su questioni estranee alla funzione consultiva delineata dall’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. L’ammissibilità soggettiva, sussistente in ragione della sottoscrizione da parte del sindaco quale rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL, non è sufficiente laddove l’istanza riguardi la corretta quantificazione e le modalità di riscossione di un credito erariale. In tale materia, la vigilanza sul recupero del credito è attribuita dall’art. 214, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 al pubblico ministero contabile, al quale gli atti devono essere trasmessi per ogni valutazione di competenza.
Il Fatto
Il sindaco di un comune della Campania chiedeva alla Sezione regionale di controllo un parere in ordine alla corretta quantificazione e alle modalità di riscossione di un credito erariale residuo. Il credito traeva origine da una sentenza di condanna per responsabilità erariale emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale, con somme quantificate in base a un debito complessivo poi oggetto di transazione, intervenuta anche con un Organismo straordinario di liquidazione.
L’istanza richiamava espressamente le previsioni del comma 6 dell’art. 214 del codice di giustizia contabile, senza che i fatti esposti fossero ricondotti a un’ipotesi di danno indiretto ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva l’insussistenza dei presupposti di ammissibilità della richiesta. Pur potendosi riscontrare un’astratta ammissibilità soggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in quanto la richiesta è sottoscritta dal sindaco, rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL, la stessa non risulta sussumibile nel novero delle funzioni consultive intestate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
L’istanza reca richiesta di parere relativa alla quantificazione e alle modalità di recupero di un credito erariale, cagionato, secondo la narrativa, da una sentenza di condanna e da successivi atti di transazione. Si tratta, pertanto, di questioni estranee alla competenza consultiva della Sezione regionale di controllo.
Richiama l’art. 214, comma 6, c.g.c., secondo cui il pubblico ministero, titolare del potere di vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all’amministrazione esecutante specifiche istruzioni. La norma attribuisce la funzione di vigilanza al pubblico ministero contabile e non alla Sezione regionale di controllo.
L’istanza viene pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile, vertendo su questioni escluse dalla competenza della Sezione. La deliberazione dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente, per ogni eventuale valutazione di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.