Esclusa la pensione privilegiata per artrosi non dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 211 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, ai sensi degli artt. 64 e 67 d.P.R. n. 1092/1973, postula la dipendenza dell’infermità o della lesione da fatti di servizio, che di quella devono essere stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. L’accertamento del nesso eziologico richiede la dimostrazione che il fatto di servizio abbia spiegato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento della patologia. Quando la consulenza tecnica officiosa, esaminata anche la prospettazione concausale di parte, escluda il nesso con motivazione connotata da ragionevolezza e logicità, il giudice non può disattenderla in assenza di argomenti idonei a superarla criticamente. La consulenza assume funzione di fonte oggettiva di prova quando comporta la rilevazione di fatti non percepibili se non con cognizioni specialistiche.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, aveva presentato in servizio due domande per il riconoscimento di infermità da causa di servizio. La CMO competente aveva giudicato l’interessato affetto da spondiloartrosi osteofitosica cervico-lombare con protrusioni discali multiple ed L5-S1, ascrivendola alla 8ª categoria. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con proprio parere, aveva invece escluso la dipendenza da fatti di servizio, qualificando la patologia come esito di processi dismetabolico-degenerativi e di fisiologico invecchiamento articolare. Il Ministero della Difesa aveva quindi emesso decreto di diniego, e il ricorrente era cessato dal servizio con il sistema misto, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS.
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la condanna all’erogazione della pensione privilegiata ordinaria. Hanno resistito il Ministero della Difesa e l’INPS, sollevando eccezioni preliminari e contestando nel merito la sussistenza del nesso eziologico.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, attesa la competenza dell’INPS in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti nei confronti del personale delle Forze Armate collocato in riserva o in congedo assoluto, disponendone l’estromissione dal giudizio.
Nel merito, la Corte ha premesso che presupposto del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio delle infermità, donde sia derivata una menomazione suscettibile di ascrizione tabellare. Il diritto postula dunque la dimostrazione che il fatto di servizio abbia spiegato efficacia causale o concausale sull’insorgenza o sull’aggravamento della patologia. Nel caso in esame tale dimostrazione è risultata mancante, e la perizia medico-legale di parte è stata smentita dalla consulenza tecnica officiosa.
Il CTU ha ricondotto il quadro morboso a una marcata artrosi della colonna cervicale e lombare, ritenuta causa di per sé necessaria e sufficiente a determinare la sofferenza discale. Il consulente ha valorizzato i segni di osteocondrosi giovanile, la sostanziale assenza di sovraccarichi biomeccanici riferibili al servizio, la mancata evolutività della patologia tra il 2003 e il 2019 e il minimo impatto disfunzionale, desunto dall’assenza di cicli di fisioterapia e di limitazioni rilevanti.
Investito delle controdeduzioni di parte, il CTU ha chiarito di avere adottato l’approccio multifattoriale proprio dell’equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 cod. pen., e ha escluso che l’uso del giubbotto antiproiettile o delle armi a tracolla costituisse antecedente dotato di concretezza causale. La prospettata curvatura delle spalle non ha trovato riscontro in alcuna certificazione o referto.
La Corte ha ritenuto ammissibili le note difensive depositate in prossimità dell’udienza, qualificandole come argomentazioni volte a sollecitare il potere valutativo del giudice sulla CTU, senza introdurre nuovi fatti o domande. Le ha però giudicate infondate, perché il consulente aveva considerato anche le possibili concause. Ribadito che la consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova, il giudice ha respinto il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite e a quelle di CTU.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.