Leasing traslativo: la stima del bene va disposta anche d’ufficio nel giudizio ordinario (Cass. civ. Sez. 3 n. 16749 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel leasing traslativo, qualora il bene non sia stato ancora rivenduto o altrimenti ricollocato al momento della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il giudice del merito, ferma restando l’irripetibilità dei canoni già riscossi, deve disporre la stima del bene ai valori di mercato alla data della sua restituzione e detrarre tale valore dalle somme dovute al concedente. Il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 2021, che onera il concedente di allegare una stima attendibile del valore del bene, si applica esclusivamente in caso di fallimento dell’utilizzatore, in quanto inscindibilmente connesso alla funzione del procedimento di accertamento del passivo ex art. 93 l. fall.; nel giudizio ordinario di cognizione, pertanto, la consulenza tecnica volta alla determinazione del valore del bene ha natura percipiente e non esplorativa, sicché la sua mancata ammissione per tale ragione integra un errore di diritto.
Il Fatto
La società concedente, in virtù di un contratto di leasing immobiliare risolto per l’inadempimento dell’utilizzatrice, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultima e dei garanti. A seguito dell’opposizione proposta dagli ingiunti, il Tribunale aveva confermato il decreto, accertando la legittimità della risoluzione e la validità della clausola penale. La Corte d’Appello, nel parziale accoglimento del gravame, aveva invece rideterminato l’importo dovuto, escludendo l’esistenza del credito della concedente per la mancata prova del valore del bene al momento della restituzione, ritenendo inammissibile la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in quanto di natura esplorativa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omessa pronuncia. Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia omesso del tutto di adottare un provvedimento sulla domanda; nella specie, la corte di merito aveva espressamente pronunciato escludendo il credito per la mancata prova del valore del bene, con una motivazione qualificabile come congrua.
La Corte ha invece accolto il primo e il terzo motivo, ravvisando un’errata applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2061 del 2021. Tale pronuncia ha escluso la retroattività della disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, l. n. 124/2017, ribadendo per i contratti anteriormente risolti l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo. La stessa pronuncia ha precisato che l’onere del concedente di indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o di allegare una stima attendibile del suo valore di mercato è inscindibilmente connesso al procedimento di insinuazione al passivo di cui all’art. 93 l. fall.
Tale principio, ha chiarito la Corte, non può trovare applicazione nel giudizio ordinario di cognizione, ove l’onere probatorio può essere assolto anche nel corso del processo. Nel caso di specie, la corte di merito ha erroneamente ritenuto la società concedente onerata, sin dalla domanda di primo grado, della produzione di una stima del valore del bene, non considerando che il fallimento dell’utilizzatrice era intervenuto solo in corso di giudizio.
Conseguentemente, la consulenza tecnica d’ufficio sollecitata per la determinazione del valore dell’immobile alla data della restituzione non poteva essere qualificata come meramente esplorativa, dovendosi invece riconoscere la sua natura percipiente, in quanto volta all’accertamento di un elemento necessario per la corretta applicazione dell’art. 1526 c.c. Il giudice, quindi, avrebbe dovuto disporla, anche d’ufficio, per evitare un’indebita locupletazione del concedente.
La Corte ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, concernenti rispettivamente la mancata riduzione della penale e l’imputazione delle somme ex artt. 1193 ss. c.c. Ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi sopra enunciati.
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Nota della Redazione
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