La revocazione per errore di fatto non è esperibile contro la valutazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 19791 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, e non può concernere l’attività interpretativa e valutativa. La declaratoria di inammissibilità di un motivo di ricorso per genericità e difetto di specificità, fondata sull’esame del contenuto del provvedimento impugnato, integra una valutazione squisitamente giuridica e non un vizio revocatorio, potendo al più configurare un error in iudicando.

Il Fatto

Una società, quale mandataria della cessionaria di crediti, aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento per diverse sorti capitali, garantite da ipoteca, vantate in forza di contratti di mutuo e di apertura di credito. Il curatore aveva escluso i crediti per mancata prova del credito e il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dalla creditrice.

La Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata il 20/05/2025, aveva dichiarato inammissibile uno dei motivi del ricorso per cassazione proposto dalla creditrice, relativo al contratto di mutuo del 30/06/2005, per difetto di specificità, rilevando che dal decreto impugnato non risultava la previsione della quietanza quale modalità di erogazione, consolidando l’accertamento di fatto del giudice di merito circa la mancata prova dell’erogazione. Avverso tale ordinanza la cessionaria ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato l’erroneità dell’ordinanza revocanda nella parte in cui questa, rigettando il motivo di ricorso relativo al mutuo del 2005, aveva fondato la propria decisione sull’inesistenza di un fatto (la mancata previsione della quietanza nel contratto) la cui verità sarebbe stata positivamente stabilita dal decreto impugnato in sede di opposizione allo stato passivo. La società ha quindi prospettato un presunto contrasto tra la pronuncia di legittimità e gli accertamenti contenuti nel provvedimento del giudice di merito.

La Corte di cassazione ha preliminarmente ripercorso i caratteri dell’errore di fatto revocatorio, richiamando il principio per cui esso deve consistere in un’erronea percezione dei fatti di causa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Ha poi precisato che tale vizio non può mai concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come la decisione revocanda si fondasse sull’apprezzamento della inammissibilità delle censure per genericità e difetto di specificità. Tale declaratoria, per la Corte, integra una valutazione giuridica, basata su un approfondito esame del contenuto del decreto e degli accertamenti fattuali in esso contenuti, con la conseguenza che quanto denunciato potrebbe al più configurare un error in iudicando e non già un vizio revocatorio.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, non essendo stata statuita alcuna spesa in ragione della mancata difesa del fallimento intimato, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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