Inammissibile l’appello in materia pensionistica per motivi di mero fatto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 63 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello davanti alla Corte dei conti è proponibile soltanto per motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. Sono questioni di fatto, e come tali inammissibili in appello, quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, alla classifica e all’aggravamento di infermità o lesioni, per espressa previsione dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 453/1993, convertito dalla legge n. 19/1994. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione meramente apparente. Ne consegue che l’appello che riproponga valutazioni medico-legali già esaminate in primo grado è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di dipendenza da causa di servizio di una infermità, finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni del parere medico-legale.

L’interessato ha proposto appello, lamentando error in iudicando e in procedendo. Ha censurato in particolare la mancata utilizzazione di documentazione medica che assumeva di aver depositato, oltre che nel giudizio contabile, anche davanti al giudice amministrativo che si era dichiarato privo di giurisdizione, invocando la violazione del principio della translatio iudicii. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato in via preliminare che l’appello è inammissibile. La norma di riferimento è l’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., che nei giudizi in materia pensionistica ammette l’impugnazione soltanto per motivi di diritto. Il legislatore ha così circoscritto l’ambito cognitivo del giudice di appello, escludendo le questioni di fatto.

Il perimetro delle questioni di fatto è delimitato dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 453/1993, convertito dalla legge n. 19/1994, che vi ricomprende espressamente le questioni relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio, nonché quelle relative alla classifica e all’aggravamento. Si tratta di un dato normativo che vincola la cognizione del giudice contabile.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, che ha precisato come il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto sia deducibile in appello solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento, indipendentemente dalla loro natura, sono state parificate dal legislatore alle questioni di fatto e possono essere dedotte in appello esclusivamente entro quei limiti.

Nel caso concreto il giudice di prime cure aveva ripercorso la vicenda storica e amministrativa, condividendo in modo argomentato le conclusioni dell’organo medico-legale e ritenendo che le deduzioni della parte riproducessero quelle già svolte in sede peritale, come tali già smentite. L’iter logico-giuridico della decisione impugnata è apparso alla Sezione chiaramente intelligibile.

Da ciò la conseguenza: l’appello attiene a questioni di mero fatto, esorbitanti dal perimetro di cognizione del giudice contabile ai sensi dell’art. 170 cgc. L’impugnazione è stata pertanto dichiarata inammissibile, con conferma della sentenza appellata e compensazione delle spese. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *