Concordato in appello: inammissibili le censure reiterative dei motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. II n. 31869 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. comporta la rinuncia a dedurre in sede di legittimità ogni diversa doglianza, anche concernente questioni rilevabili d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. L’accoglimento della richiesta di pena concordata in appello non richiede una motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo la cognizione del giudice limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Sono, pertanto, inammissibili i ricorsi per cassazione che reiterino censure già rinunciate o che sollecitino una diversa lettura del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti, rideterminava la pena inflitta agli imputati per i reati loro ascritti, tra cui la resistenza a pubblico ufficiale e la ricettazione. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, si lamentava la mancata valutazione di una eventuale pronuncia assolutoria con riferimento al reato di resistenza, attribuito solo al coimputato e non anche a chi si era dato alla fuga, e l’illogicità della motivazione in ordine alla ricettazione, per la disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 5466 del 2004, in tema di concordato in appello, secondo cui il controllo del giudice è limitato alla legalità della pena. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta.
Conseguentemente, nel valutare la richiesta di pena concordata, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare in ordine al mancato proscioglimento per una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. o sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Tale obbligo è escluso in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, che limita la cognizione ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
La Corte ha inoltre evidenziato che l’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a far valere in sede di legittimità ogni diversa doglianza, con la sola eccezione della pena illegale. Tale preclusione opera anche per le questioni rilevabili d’ufficio, come la qualificazione giuridica dei fatti, essendo l’imputato vincolato alla scelta processuale compiuta.
Nel caso di specie, le censure proposte erano state giudicate reiterative dei motivi di appello già rinunciati con la richiesta di concordato. Le stesse, inoltre, si risolvevano nel sollecitare una non consentita, in sede di legittimità, diversa lettura dei fatti. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello