Termine breve di riassunzione inapplicabile ai giudizi tributari pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 18053 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale di riassunzione del processo sospeso, introdotto dall’art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge stessa, in forza della disposizione transitoria dell’art. 58, comma 1, della l. n. 69/2009. Per i giudizi pendenti anteriormente al 4 luglio 2009 resta pertanto fermo il termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente. Irrilevante è il momento di una successiva fase o di un successivo grado del giudizio. Il dies a quo per la riassunzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale, da individuarsi secondo il termine lungo di impugnazione ove non vi sia stata notifica.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria ha notificato al contribuente, socio al 90% di una società in accomandita semplice, un avviso di accertamento recante il reddito di partecipazione, facendo seguito a un distinto atto impositivo già indirizzato alla società con riferimento al medesimo anno d’imposta. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso sull’assunto che altro collegio aveva annullato l’avviso relativo alla società.

La commissione tributaria regionale, pendente il gravame erariale sul primo avviso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Definita la causa pregiudiziale, i giudici regionali hanno dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, rilevato il decorso del termine di riassunzione, hanno pronunciato ordinanza definitiva di estinzione. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, qualificando quel provvedimento come sentenza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunzia violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, anteriore alla modifica dell’art. 46, comma 17, della l. n. 69/2009, nonché degli artt. 58, comma 1, della l. n. 69/2009 e 43 e 45 del d.lgs. n. 546/1992. Il profilo centrale investe l’individuazione del dies a quo del termine di riassunzione del processo sospeso.

La Corte ritiene il motivo fondato. I fatti dedotti sono pacifici e risultano da rilievi documentali. La sentenza che ha dichiarato estinto il giudizio di revocazione sulla decisione pregiudiziale è stata depositata il 27 agosto 2015 ed è stata resa in un giudizio introdotto, in primo grado, anteriormente al 4 luglio 2009.

Tale circostanza è decisiva sul piano transitorio. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il termine semestrale di impugnazione si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, che lo ha introdotto, restando irrilevante il momento di una successiva fase o di un successivo grado (Cass. n. 6784/2012).

Ne deriva che il termine per impugnare la sentenza sulla causa pregiudiziale era quello annuale dell’art. 327 cod. proc. civ. nel testo previgente, poiché il giudizio era stato introdotto prima del 4 luglio 2009 e non ricorreva, quindi, il presupposto di applicazione della disposizione transitoria. La pronuncia resa all’esito del giudizio di revocazione è pertanto divenuta definitiva il 4 ottobre 2016; da quella data decorreva il termine per la riassunzione, che l’Erario ha effettuato il 1° dicembre 2016.

La riassunzione è dunque tempestiva e ha errato la commissione regionale nel ritenerla tardiva. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo perché riesamini la vicenda alla luce del principio indicato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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