Inammissibile il giudizio di conto in assenza di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 6 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di resa del conto, il giudizio di conto introdotto dalla Procura regionale è improcedibile, perché il conto giudiziale costituisce la domanda introduttiva che delimita l’ambito soggettivo e oggettivo del giudizio. Non è pertanto giustiziabile la questione deferita dal magistrato relatore volta all’accertamento delle irregolarità evincibili da prospetti di rendicontazione parziali trasmessi dall’ente locale. La richiesta di declaratoria di irregolarità dei prospetti parziali è del pari inammissibile. In difetto del deposito del conto difettano i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria a carico del responsabile del procedimento ex art. 141, comma 7, c.g.c.
Il Fatto
La società concessionaria, in amministrazione straordinaria, gestiva per il Comune di Sori l’accertamento e la riscossione di Ici, Tarsu, Tosap, imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Con decreto la Sezione le aveva ordinato di trasmettere i conti della gestione per l’esercizio 2009. All’inadempimento era seguita la condanna al pagamento della pena pecuniaria ex art. 46, primo comma, r.d. n. 1214/1934.
Nominalo un commissario ad acta per la compilazione d’ufficio dei conti, questi comunicava l’impossibilità di procedere per carenza di documentazione. Il magistrato deferente riteneva allora di acquisire elementi di prova presso il Comune, che depositava rendicontazioni relative ai primi due trimestri del 2009. Su tale base il relatore ha deferito al Collegio la questione dell’accertamento delle relative irregolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il conto giudiziale è il documento contabile che espone gli atti e i fatti gestionali, in entrata e in uscita, al fine di determinare la sfera di responsabilità restitutoria dell’agente contabile. Esso individua l’oggetto del giudizio non come mero atto, ma come strumento di accesso al rapporto gestorio, per accertare la posizione debitoria verso l’ente sulla documentazione probatoria inerente all’attività.
Il giudizio di conto si incardina in via automatica per effetto del deposito presso la Segreteria della Sezione, che ne costituisce l’agente in giudizio secondo l’innovativa previsione dell’art. 140 c.g.c., che supera l’impostazione dell’art. 45 del T.U. n. 1214 del 1934. Tale novità risponde all’esigenza di rendere compatibile un giudizio officioso con il giusto processo ex art. 111 Cost.
In assenza del conto, e quindi del documento che delimita l’ambito soggettivo e oggettivo del giudizio in termini di vera e propria domanda introduttiva, il giudizio è improcedibile. Del pari inammissibile è la richiesta di declaratoria di irregolarità dei prospetti parziali trasmessi dalla concessionaria, che non assolvono ai requisiti formali e sostanziali dei conti giudiziali degli agenti riscuotitori fissati dagli artt. 616 e 621 r.d. n. 827/1924.
La Corte richiama i propri precedenti conformi (Sez. giur. Liguria, sent. n. 60 del 26.06.2023; n. 64 e n. 72 del 13.07.2023; n. 116 del 14.12.2023) e, come rimarcato dal Pubblico Ministero in udienza, esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 7, c.g.c. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avendo la decisione definito soltanto una questione preliminare.
Nota della Redazione
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