Controllo sul rendiconto 2024: irregolarità non gravi e monito PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 101 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, l’accertamento dell’assenza di gravi irregolarità nel rendiconto non esaurisce la funzione di vigilanza della Corte dei conti. La Sezione regionale può concludere il procedimento di controllo formulando inviti correttivi all’ente, volti a migliorare la capacità di realizzazione delle entrate e l’allineamento tra previsione e consuntivo, a verificare la effettiva recuperabilità dei residui attivi vetusti e a garantire il puntuale rispetto dei cronoprogrammi dei progetti finanziati con il PNRR. Sulle somme erogate a titolo di anticipo, qualora i pagamenti non abbiano superato le somme anticipate, va attivato il vincolo di cassa ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL. Il controllo non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti esaminati, che restano valutabili nelle competenti sedi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto di gestione 2024 di un ente locale della provincia, ricompreso tra quelli sottoposti a verifica secondo le procedure dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, in applicazione della deliberazione della Sezione n. 75/2025/INPR.
L’ente aveva approvato il rendiconto 2024 e trasmesso i relativi dati, mentre l’organo di revisione aveva inoltrato il questionario e la relazione. In fase istruttoria il magistrato ha segnalato alcune criticità, poi chiarite dalle controdeduzioni dell’organo di revisione, acquisite agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, che assegna alla Corte dei conti il compito di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione, con il supporto dell’organo di revisione. Il riferimento è integrato dalla legislazione di autonomia e dalle competenze della Provincia in materia di finanza locale, con la conseguenza che ogni irregolarità contabile, anche non grave, può essere segnalata all’ente e all’ente vigilante per stimolare le opportune misure correttive.
La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, valorizzando la qualificazione del bilancio come bene pubblico e il ruolo della Provincia autonoma nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica.
Dall’esame delle risultanze del rendiconto — tra cui il risultato di amministrazione, la parte accantonata e disponibile, il fondo finale di cassa e la capacità di riscossione — e delle controdeduzioni fornite, il Collegio rileva che non emergono, allo stato degli atti, gravi irregolarità, né aspetti di rilievo nel questionario sul bilancio di previsione 2025-2027.
La Sezione esamina inoltre il monitoraggio dei finanziamenti PNRR, PNC e REACT EU, di cui l’ente è soggetto attuatore: al 30 settembre 2025 risultano accertamenti pari all’87,65% del finanziato, impegni al 44,75% e pagamenti al 23,56%. Da qui gli inviti a rispettare i cronoprogrammi, atteso che il loro mancato rispetto determina la perdita del finanziamento, e ad attivare i vincoli di cassa sulle somme anticipate.
Il procedimento di controllo si conclude con l’accertamento dell’assenza di gravi irregolarità e con gli inviti correttivi; gli esiti della pronuncia non attengono alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti controllati.
Nota della Redazione
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