Riscatto dei periodi pre-ruolo e limite quinquennale delle maggiorazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 156 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite complessivo di cinque anni delle maggiorazioni di servizio previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997 non impedisce l’esercizio della facoltà di riscatto oneroso dei periodi pre-ruolo maturati anteriormente al 1° gennaio 1998. L’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 riconosce validi ai fini pensionistici gli aumenti maturati entro la data di entrata in vigore del decreto, anche se eccedenti il quinquennio, rendendoli non ulteriormente aumentabili. Il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, non con la presentazione della domanda di riscatto, e il relativo onere si calcola con riferimento al periodo oggetto di riscatto. La domanda tardiva non preclude quindi la valutazione dell’istanza da parte dell’ente previdenziale, fermo restando il limite dei cinque anni complessivi.

Il Fatto

Il ricorrente, 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio presso una base siciliana, con anzianità contributiva in gestione pubblica al 31/12/1995 di quindici anni, due mesi e tredici giorni, aveva presentato nel luglio 2018 all’INPS un’istanza di riscatto a titolo oneroso ex artt. 5, comma 3 e ss., d.lgs. n. 165/1997 di alcuni periodi di servizio: il servizio di leva, la frequenza del corso Allievi presso la Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare, un corso di specializzazione e un corso professionale, per un totale di venti mesi e quindici giorni.

La supervalutazione di tali periodi avrebbe consentito di conseguire ulteriori quattro mesi di contribuzione e di maturare il requisito per l’accesso al sistema retributivo. L’INPS aveva rigettato l’istanza sul presupposto che, alla data della domanda, il ricorrente avesse già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni. Il ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza era rimasto senza riscontro, così il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al riscatto e, in subordine, il riconoscimento nel limite massimo di cinque anni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Giudice afferma la propria potestas iudicandi in materia pensionistica, qualificata come esclusiva e idonea a ricomprendere le controversie funzionali, tra cui il riscatto di periodi di servizio e la ricongiunzione di periodi assicurativi, richiamando la giurisprudenza di legittimità e contabile sul punto.

Nel merito, la Corte richiama la recente giurisprudenza d’appello, ritenuta condivisibile e oggetto di rinvio, che ha definito fattispecie consimili. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 riconosce computabili i periodi di servizio comunque prestati, con ciò includendo anche la frequenza dei corsi presso enti addestrativi e accademie militari, come chiarito dalla stessa circolare INPS n. 119 del 18.12.2018.

La riscattabilità è ammessa anche per i periodi prestati prima dell’entrata in vigore del decreto, fissata al 1° gennaio 1998. Quanto al limite quinquennale, l’art. 7, comma 3 del medesimo decreto stabilisce che gli aumenti dei periodi di servizio, anche se eccedenti i cinque anni e maturati alla data di entrata in vigore, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente aumentabili.

Il Giudice accoglie l’interpretazione secondo cui il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo e non con la proposizione della domanda, mentre la domanda e il pagamento dell’onere costituiscono solo modalità operative di esercizio. L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 184/1997 ancora il calcolo dell’onere alla collocazione temporale del periodo riscattato e non al momento della domanda. La soluzione opposta comprimerebbe ingiustamente i diritti del pensionato e appare meno rispondente al dato normativo.

Alla luce della consulenza tecnica, la Corte accerta che al 31 dicembre 1997 le maggiorazioni maturate erano pari a 991 giorni e che il limite quinquennale di 1.800 giorni è stato raggiunto solo il 30/03/2004. Le motivazioni del diniego INPS non sono quindi condivisibili. Il riscatto resta contenuto nel limite dei cinque anni complessivi. Il seguito di competenza è rimesso alla sede amministrativa, con compensazione delle spese di lite e condanna dell’INPS alle spese di consulenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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