Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo fuori dalle ipotesi tassative (Cass. civ. Sez. V n. 10987 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’estratto di ruolo, proposta dal contribuente che assuma di non aver ricevuto la notificazione della cartella di pagamento, integra una domanda di accertamento negativo del credito tributario, strutturalmente estranea al giudizio tributario, che è di tipo impugnatorio. Ne deriva l’improponibilità dell’azione quando difetti l’interesse ad agire, non essendo sufficiente il fatto in sé dell’invalidità o dell’omissione della notificazione. Per effetto dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella si impugnano direttamente solo se il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Lo ius superveniens si applica ai procedimenti pendenti.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, in controversia su impugnazione di estratto di ruolo in dipendenza di cartelle di pagamento asseritamente mai notificate per vari tributi, ha parzialmente accolto l’appello, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso originario della contribuente.

Il giudice di appello ha limitato la riforma alle sole cartelle che erano state regolarmente notificate. Le altre parti sono rimaste intimate. Dopo la proposta di definizione accelerata, il difensore ha chiesto la decisione in sede collegiale.

La Motivazione della Corte

La Corte applica il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e deroga all’ordine di prospettazione dei motivi, esaminando con precedenza il terzo e il quarto, per la loro stretta connessione. Il collegio disattende la proposta di definizione accelerata, rilevando che le sottese motivazioni denotano la manifesta fondatezza di quei motivi e che la proposta muoveva dall’erronea convinzione che il ricorso fosse stato proposto dalla contribuente.

Il thema decidendum è stato scrutinato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, le cui conclusioni sono confermate. La questione riguarda la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, di impugnarli immediatamente.

Su questa possibilità ha inciso l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha limitato l’accesso alla tutela immediata e stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile se non a specifiche condizioni. La notificazione, chiarisce la Corte, non è elemento costitutivo dell’atto ma condizione di efficacia; l’invalidità o l’omissione non vizia la cartella, ma incide sul merito, ai fini della prescrizione o della decadenza.

Il principio della tutela immediata è ormai superato, per effetto dell’ampliamento delle tutele esperibili: l’azione, in quanto di accertamento negativo, è improponibile nel processo tributario di struttura impugnatoria. L’interesse ad agire è ammissibile solo in presenza di un pregiudizio concreto, come l’intimazione o un pignoramento in corso.

Non ricorrendo alcuna delle tre ipotesi tassative dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, la Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, assorbe i restanti, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso originario, compensando le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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