Redditometro, obbligo di esame analitico delle prove contrarie del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 22739 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, all’inversione dell’onere della prova che impone al contribuente di allegare prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere egli abbia adempiuto, un esame analitico da parte del giudice, che non può limitarsi a giudizi sommari privi di riferimento alla massa documentale relativa agli indici di spesa. La motivazione che, a fronte della documentazione bancaria prodotta, ne affermi la inidoneità senza spiegare le ragioni del convincimento è apparente e non consente alcun controllo sulla logicità del ragionamento. Per i tributi non armonizzati, tra cui l’Irpef, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endo-procedimentale estraneo alle ipotesi espressamente previste, né è richiesto il processo verbale di chiusura quando le operazioni si siano svolte presso gli uffici dell’ente impositore.
Il Fatto
Il contribuente impugna un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno di imposta 2006, ha determinato in via sintetica il reddito a fini Irpef ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di indici di maggiore capacità contributiva, irrogando le relative sanzioni. La C.t.p. di Milano rigetta il ricorso; la C.t.r. della Lombardia conferma in appello, con sentenza n. 365/2016.
Il contribuente ricorre in cassazione con quattro motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione del contraddittorio endo-procedimentale e l’applicazione del favor rei sulle sanzioni. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo, che investe un vizio del procedimento amministrativo, astrattamente idoneo a travolgere l’atto impositivo. Il motivo è infondato. L’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale la cui violazione determina l’invalidità dell’atto solo per i tributi c.d. armonizzati, e purché il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere con un’opposizione non meramente pretestuosa.
Per i tributi non armonizzati, tra i quali l’Irpef, un analogo vincolo generalizzato non è rinvenibile nella legislazione nazionale, sicché esso sussiste solo dove specificamente sancito (Cass. S.U. n. 24823 del 2015). Con specifico riguardo all’accertamento sintetico, l’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo introdotto dal d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, opera solo dal periodo di imposta 2009; per le annualità precedenti l’atto è legittimo anche senza contraddittorio preventivo (Cass. n. 11283 del 2016).
Quanto al processo verbale di chiusura, l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 lo riferisce alla conclusione di accessi, ispezioni e verifiche svolte nei locali dell’impresa, non essendo richiesta la notificazione di un ulteriore verbale quando le operazioni siano completate presso gli uffici dell’ente impositore (Cass. n. 17818 del 2022). La C.t.r. si è sostanzialmente attenuta a tali principi.
Il primo motivo è invece fondato, restando assorbiti il secondo e il quarto. Il metodo del c.d. redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi un importo che, moltiplicato per un coefficiente, individua il reddito secondo criteri statistici e presuntivi. L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, prevede la presunzione del reddito su indici di capacità contributiva e, al sesto comma, salva la prova contraria del contribuente consistente nella dimostrazione documentale di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ovvero nella prova che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
Costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello per cui all’inversione dell’onere probatorio deve seguire, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un esame analitico del giudice, non sostituibile con giudizi sommari (Cass. n. 21700 del 2020). A fronte della documentazione bancaria prodotta, la C.t.r. ne ha affermato la inidoneità senza alcuna giustificazione, rendendo motivazione apparente: un provvedimento materialmente esistente, ma incapace di rendere percepibili le ragioni della decisione. Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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