Inammissibile il motivo che non censura tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 25503 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fondi su più ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se tutte siano state oggetto di specifica censura. È sufficiente che una sola di esse non venga censurata, o che la censura a essa relativa sia respinta, perché il motivo debba essere respinto nella sua interezza e le censure avverso le altre ragioni diventino inammissibili per difetto di interesse, essendo queste ormai coperte dal giudicato. Il motivo che si limiti a contestare la pronuncia di primo grado, senza cogliere le rationes decidendi della decisione di appello, non assolve all’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una banca aveva concesso un finanziamento a una società di costruzioni, garantito da una cessione di crediti vantati verso la Regione Lazio in forza di un contratto di appalto. Dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo e l’opposizione della debitrice, il giudice di prime cure aveva revocato il decreto e rigettato le domande proposte dall’istituto di credito e dalla società nei confronti dell’ente pubblico, escludendo l’opponibilità della cessione.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2219/2022, aveva rigettato gli appelli principale e incidentale, confermando la decisione di primo grado. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, mentre la Regione si è difesa con controricorso e le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, per ragioni di ordine logico: il suo eventuale mancato accoglimento renderebbe privo di interesse l’esame degli altri due, che presuppongono comunque l’opponibilità della cessione all’ente pubblico. Il motivo è costruito sulla tesi che la disciplina applicabile dovesse essere quella sopravvenuta, con efficacia della cessione in mancanza di rifiuto nei termini, e sul venir meno della causa di inefficacia per l’esaurirsi del rapporto contrattuale.
La Corte muove dalla premessa dell’onere di specificità del motivo: il ricorrente deve identificare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, indicandole espressamente. Non può demandarsi alla Corte una ricerca officiosa della norma violata o dei punti di contrasto, perché il motivo altrimenti si traduce in un non motivo.
Nel caso concreto, la pronuncia di appello poggiava su due distinte rationes decidendi: da un lato, il difetto di censura dello specifico argomento sul quale si fondava il rigetto, vale a dire l’esclusione dell’applicabilità della disciplina invocata perché la cessione non era avvenuta verso corrispettivo, bensì in garanzia; dall’altro, l’inammissibilità, per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., del tema dell’adesione di fatto dell’ente alla cessione.
La ricorrente non ha censurato tali ragioni: il suo percorso argomentativo si dirige essenzialmente verso la sentenza di primo grado, con un solo rilievo critico mosso alla decisione di appello. La Corte richiama il principio consolidato per cui, ove una sentenza si fondi su più ragioni autonome, è necessario che ciascuna sia specificamente censurata e che il ricorso abbia esito positivo su tutte, perché l’impugnazione tende all’annullamento totale o del singolo capo. È sufficiente che una sola ragione non sia censurata, o che la censura relativa sia respinta, perché il motivo debba essere respinto nella sua interezza. Anche ove il primo e il terzo motivo fossero fondati, la ricorrente non potrebbe avvalersene, essendo ormai coperta dal giudicato la statuizione sull’inopponibilità della cessione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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