Variazione domicilio fiscale non opponibile all’Erario prima del termine dilatorio (Cass. civ. Sez. V n. 25504 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica degli avvisi e degli atti destinati al contribuente, ai sensi dell’art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, le variazioni e modificazioni dell’indirizzo della persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria prima del trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente. Entro il termine dilatorio, è dunque regolare la notifica dell’atto effettuata al precedente indirizzo di residenza. Il dies a quo decorre non dal perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, ma dalla comunicazione specifica della variazione, incombendo sul contribuente la prova dell’avvenuto rituale adempimento.
Il Fatto
A seguito di una cartella esattoriale notificata nel febbraio 2012 e rimasta inadempiuta, il contribuente riceveva un preavviso di fermo amministrativo su un credito di notevole entità. Proponeva quindi reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 nei confronti dell’incaricato per la riscossione, deducendo la mancata notifica della presupposta cartella e la conseguente decadenza della pretesa erariale, fondata su un atto impositivo notificato nel settembre 2010.
I gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sull’assunto che la cartella fosse stata notificata presso il suo precedente domicilio. Avverso la sentenza d’appello la Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, cui replicava la parte contribuente con tempestivo controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia lamentava che la sentenza impugnata non avesse ritenuto inopponibile all’Erario la variazione di domicilio del contribuente prima del decorso di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In via preliminare, la Corte esamina e respinge le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente. Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata non ha affatto deciso conformemente all’orientamento di legittimità; che la necessaria formulazione del quesito di diritto è stata abrogata dall’art. 47 della l. n. 69/2009, anteriormente alla proposizione del ricorso; e che non è richiesto un riesame del percorso notificatorio, bensì prospettato un vizio di violazione di legge sui tempi e i modi della variazione anagrafica.
Nel merito, il motivo è fondato. Non è controverso che la cartella sia stata notificata al contribuente presso l’indirizzo cessato pochi giorni prima. L’art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 è specifico nel ritenere non opponibili all’Amministrazione finanziaria le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di trenta giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente.
Sul punto la Corte richiama espressamente l’orientamento cui intende dare continuità. In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, le variazioni e modificazioni dell’indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, sicché è regolare la notifica effettuata entro il termine dilatorio al precedente luogo di residenza (Cass. VI-5, n. 10967/2017). Gli effetti della variazione decorrono non dal perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, ma dalla comunicazione a cura del contribuente (Cass. V, n. 41137/2021).
Ne consegue che la norma pone a carico del contribuente un dovere di comunicazione specifica della variazione anagrafica, al fine di ottenere la variazione di domicilio fiscale, sempre dopo il termine dilatorio. Su di lui incombe la prova dell’avvenuta rituale comunicazione, ai fini di far decorrere il predetto termine (Cass. n. 28733/2024 e n. 3473/2025). Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Roma, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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