Reclamo CMR sospende la prescrizione anche senza prova di ricezione (Cass. civ. Sez. III n. 25502 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale previsto dall’art. 32 della Convenzione CMR per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale. Il reclamo scritto per perdita o avaria della merce sospende la prescrizione del diritto al risarcimento, con la conseguenza che, ai fini dell’effetto sospensivo, è sufficiente l’invio della comunicazione al vettore, non essendo richiesta la prova della sua ricezione. Il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per iscritto, affinché il termine residuo ricominci a decorrere. I reclami successivi non producono una nuova sospensione, ma possono integrare un atto di messa in mora e quindi interrompere la prescrizione secondo la legge interna del giudice adito.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dal trasporto internazionale di rotoli di tessuto affidato dalla mittente a una società di trasporti, che a sua volta lo aveva subaffidato a un subvettore. La merce non giunse mai a destinazione e fu presentata denuncia per furto. L’assicuratore della mittente, dopo aver indennizzato il danno, ha agito in regresso nei confronti del vettore.
La domanda è stata accolta in primo grado. La Corte d’appello di Milano ha poi accolto l’appello incidentale dell’assicuratore della mittente — con condanna del vettore al pagamento dell’indennizzo integrale — e in parte l’appello principale dell’assicuratore del vettore, rideterminando la manleva. Avverso tale sentenza la compagnia assicurativa del vettore ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del primo e secondo motivo, la Corte ha escluso sia l’omesso esame sia la violazione di legge. Il tenore dell’art. 32 CMR — che testualmente richiama la sospensione della “prescription” e, per l’interruzione, la legge del giudice adito — è stato letto nel senso che la comunicazione scritta del danneggiato è di per sé idonea a sospendere il termine, mentre il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo riprenda a decorrere.
Il reclamo successivo, secondo la Corte, non sospende nuovamente la prescrizione, ma può valere come atto di messa in mora e quindi interrompere il termine secondo la legge interna. La Corte ha richiamato la Cass. n. 7258 del 2005 e la conforme Cass. Sez. III n. 13891 del 2020, rilevando che la ricorrente prospettava, in realtà, una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo, la compagnia lamentava l’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ricordando che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la pretesa risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione (cita la Cass. Sez. II n. 20311 del 2011 e la Cass. Sez. I n. 24155 del 2017). In ogni caso, il difetto di motivazione non sussiste, avendo la Corte territoriale motivato in modo assorbente sulla responsabilità contrattuale del vettore, tenuto alle verifiche su mezzi e personale dei subvettori.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l’extra petitum. Il potere del giudice d’appello di rivedere d’ufficio le spese processuali sussiste in caso di riforma, anche parziale, e l’operare dell’effetto espansivo interno dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. consente la modifica del capo sulle spese di primo grado (cita la Cass. Sez. III n. 58 del 2004). Il motivo è stato rigettato.
Nota della Redazione
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